Le azioni di nunciazione sono mezzi processuali che possono essere utilizzati sia dal possessore, sia dal proprietario, sia dal titolare di uno qualsiasi degli altri diritti di godimento al fine di tutelare la res
- Cosa sono le azioni di nunciazione
- Denuncia di nuova opera
- Elementi costitutivi
- Legittimazione attiva e passiva
- Termini
- La non compiutezza dell'opera
- Denuncia di danno temuto
- Presupposti della denuncia di danno temuto
- Legittimazione attiva e passiva
- Termini
- Differenza tra le due azioni
- I provvedimenti del giudice
Cosa sono le azioni di nunciazione
Oltre ai mezzi processuali tipicamente possessori, il legislatore appresta due rimedi che possono essere legittimamente esperiti a tutela della res, sia dal possessore, sia dal proprietario, sia dal titolare di uno qualsiasi degli altri diritti reali di godimento: si tratta delle c.d. "azioni di nunciazione" (o "quasi possessorie") disciplinate dagli artt. 1171 e 1172 c.c.
Pur essendo ambedue strumenti di natura cautelare che intervengono con finalità preventive ed inibitorie a tutela del bene, al fine di scongiurare il pericolo di un pregiudizio (a differenza delle azioni a difesa del possesso caratterizzate, invece, da un intervento successivo al pregiudizio sofferto dal bene e dunque a carattere repressivo), le due azioni di nunciazione, la denuncia di nuova opera e di danno temuto, hanno presupposti ed effetti parzialmente diversi.
Denuncia di nuova opera
La "denunzia di nuova opera", di cui all'art. 1171 c.c., è volta a tutelare il possessore (così come il proprietario o il titolare di un altro diritto reale di godimento) dal pericolo di danno alla res, che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, allorché taluno intraprenda una nuova opera su di un fondo proprio od altrui.
Finché l'opera medesima non è completata o, comunque, non è trascorso un anno dal suo inizio, egli è legittimato a chiedere al giudice di imporre al soggetto che sta compiendo l'opera il divieto alla sua prosecuzione, ovvero di consentirla, con l'obbligo di attenersi a determinate cautele che assicurino l'eliminazione (o, almeno, il minimizzarsi) dei rischi temuti dall'attore.
Elementi costitutivi
Tre sono, dunque, gli elementi costitutivi della fattispecie:
la condotta umana
che deve essere illecita, ovvero lesiva della proprietà o del possesso dell'attore (Cass. n. 2897/1987);
la nuova opera
che non deve essere ancora ultimata (Cass. n. 4649/1991), poiché dopo l'ultimazione della stessa non sarà più possibile ricorrere all'azione di nunciazione ma dovrà farsi ricorso alle azioni repressive volte alla rimozione e alla eliminazione della situazione dannosa (in particolare, in presenza dei presupposti necessari all'esercizio dell'azione, le azioni possessorie di cui agli artt. 1168-1170 c.c.) (Cass. n. 3573/2002; conf. Cass. n. 4649/1991; Trib. Padova 9.6.2006);
un ragionevole timore di danno
intendendo non un danno certo o attuale (Cass. n. 1736/1979), bensì il timore di un pregiudizio che potrebbe derivare da opere che, pur se non immediatamente lesive, sono suscettibili di essere ritenute in futuro fonte di un danno, in forza dei caratteri obiettivi che potrebbero assumere laddove condotte a termine (Cass. n. 4802/1988). La condizione dell'azione di nuova opera pertanto non deve necessariamente identificarsi in un danno certo o già verificatosi, "ma può anche riconoscersi nel ragionevole pericolo che il danno si verifichi in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell'opera portata a compimento" (Cass. n. 892/2001; Cass. n. 21941/2012), purché corrisponda ad una modifica dello stato dei luoghi di una certa rilevanza, dal punto di vista qualitativo o quantitativo, che rivesta un certo "carattere di permanenza" (cfr., in dottrina, Masi) ma non anche della "definitività" e dell'"inamovibilità" (Trib. Bologna n. 4633/2005).
Il timore, inoltre, deve essere "ragionevole" (l'art. 1171 c.c. parla infatti di "ragione di temere") e quindi potrà essere ritenuto esistente qualora il verificarsi del danno appaia probabile o quantomeno possibile ad una persona di media diligenza (Cass. n. 6/1977).
Legittimazione attiva e passiva
La legittimazione attiva e passiva all'azione di denuncia di nuova opera non presenta notevoli difficoltà, essendo chiara la lettera dell'art. 1171 c.c.
Legittimato attivamente è il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore.
L'azione è concessa anche al comunista o al compossessore nei confronti di terzi a tutela della cosa comune, sia in caso di inerzia dell'amministratore sia a prescindere da essa, nonché nei confronti degli altri comunisti (o condomini) purchè il denunciante non abbia aderito alla deliberazione dell'opera nuova (Trib. Trani 30.1.2009).
Per la dottrina e la giurisprudenza prevalente va escluso dal novero dei legittimati attivi il detentore, ancorché qualificato (cfr., ex multis, Cass. n. 848/1983 2546/1978; contra, in dottrina, Franchi).
Quanto alla legittimazione passiva, il destinatario dell'azione non può che essere colui che volontariamente intraprende la nuova opera sul proprio o altrui fondo.
Pertanto, non necessariamente il proprietario dell'opera stessa, ma colui che ne assume l'iniziativa (l'esecutore) e soprattutto la responsabilità (autore "morale") anche se non la realizza materialmente (ad es. nel contratto di appalto, legittimato passivo sarà il committente e non l'appaltatore) (Cass. n. 4137/1983; Cass. n. 1445/1981).
L'azione deve essere esercitata entro un termine piuttosto breve di decadenza, congruo con l'intrinseca pericolosità dell'opera nuova (cfr., in dottrina, Franchi), ovvero non oltre un anno dall'inizio dei lavori.
Termini
Ai fini dell'individuazione del termine iniziale ex art. 1171 c.c., per la dottrina e la giurisprudenza prevalente, non è sufficiente aver compiuto i lavori preparatori, dai quali si possa desumere la volontà dell'autore di porre in essere un'opera foriera di un possibile pregiudizio (come ad esempio l'approntamento dei materiali necessari), ma occorre la presenza di concrete modificazioni del mondo esterno: l'opera intrapresa, cioè "deve possedere caratteristiche tali da potersene apprezzare la potenzialità lesiva della proprietà o del possesso" (Trib. Padova 3.10.2006; in dottrina, Jannuzzi).
Il termine decorre dalla prima modificazione dello stato dei luoghi senza tener conto dei successivi mutamenti, sempre che questi si inseriscano inscindibilmente nel complesso dell'opera intrapresa. Qualora, invece, venga iniziata successivamente alla prima una ulteriore opera autonoma e distinta rispetto alla precedente, il termine decorre dall'inizio dell'ultima costruzione (Cass. n. 2350/1962; in dottrina, Franchi).
Il termine, inoltre, decorre dall'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera e non dalla conoscenza di essa, a meno che la stessa non sia stata iniziata clandestinamente; in tal caso il dies a quo è rappresentato dal momento della cessazione della clandestinità (cfr., in dottrina, Masi, Jannuzzi).
Il termine decadenziale, infine, continua a decorrere anche nell'ipotesi di "mera sospensione temporanea dei lavori, mentre si interrompe tutte le volte in cui - in base ad oggettive ed inequivocabili circostanze di fatto, il cui onere probatorio spetta al denunciante - si dimostri che la parte abbia desistito dai suoi propositi abbandonando l'opera" (Trib. Foggia 9.12.2002). In quest'ultimo caso, laddove l'opera venga proseguita, il termine inizierà nuovamente a decorrere, "avendosi riguardo ad un fatto nuovo e diverso rispetto al precedente inizio dei lavori" (Trib. Foggia 9.12.2002).
La non compiutezza dell'opera
Il problema dell'esatta individuazione del momento di inizio dei lavori si pone anche con riferimento alla "non compiutezza" dell'opera.
Al riguardo, infatti, è discussa la determinazione del momento in cui l'opera possa dirsi compiuta.
I criteri proposti sono due: "funzionale" e "del danno".
Secondo il primo, elaborato dalla risalente giurisprudenza, l'opera deve considerarsi ultimata quando è completa sotto il profilo strutturale e funzionale, ovvero, quando non siano necessari altri lavori per renderla idonea all'utilizzo cui è destinata (Trib. Spoleto 10.1.1961; Trib. Mondovì 31.12.1956), a prescindere dalle opere di completamento e "abbellimento", come decorazioni o rifiniture (Pret. Chiari 1.12.1962) o dal mancato completamento dell'intonaco destinato a preservare il muro dalle infiltrazioni (Trib. Aosta 8.9.1957).
Per il secondo criterio, invece, l'opera può considerarsi finita quando essa abbia provocato tutte le conseguenze dannose temute dal denunciante. Solo in quel momento, infatti, secondo i sostenitori di questa tesi, verrebbe a cadere l'interesse che legittimava il danneggiato a chiedere un provvedimento per la sospensione dei lavori, data l'avvenuta realizzazione dell'intero pregiudizio, per cui l'ulteriore proseguimento dell'opera sarebbe indifferente ai fini della tutela ex art. 1171 c.c. (Pret. Foggia 30.1.967, in dottrina Cabella-Pisu, Giusti, Borselli).
Denuncia di danno temuto
La denuncia di danno temuto" ex art. 1172 c.c. presuppone che il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore che abbiano ragione di temere che da una o più opere già esistenti (un edificio, un albero, una piantagione, ecc.) che sovrastino l'oggetto del loro diritto, possa derivare pericolo di un danno grave e prossimo, possano denunciare il fatto all'autorità giudiziaria ed ottenere, secondo le circostanze, una pronuncia giurisdizionale che ponga fine a tale situazione di emergenza, o, qualora ne sia il caso, disponga idonea garanzia per i danni eventuali.
Presupposti della denuncia di danno temuto
Sono, quindi, presupposti dell'azione:
il pericolo di danno derivante da una res ad un'altra;
la prossimità e gravità del danno medesimo;
il ragionevole timore.
Ne deriva che per poter esperire la relativa denuncia, il danno non deve essersi verificato; è sufficiente che vi sia il ragionevole pericolo che il danno si verifichi, mentre il danno deve essere futuro (Cass. n. 10282/2004); in caso contrario, laddove l'evento dannoso sia già avvenuto non potrà che esperirsi l'azione risarcitoria.
Non si richiede, dunque, un danno certo, ma un timore attuale e probabile valutato con riferimento alla valutazione ragionevole di una persona media (Cass. n. 4802/1988; Cass. n. 7036/1982); il danno inoltre deve essere grave, valutato al momento della proposizione della domanda e non a posteriori (App. Firenze 16.2.1963) e prossimo, sotto il profilo temporale, nel senso che può verificarsi da un momento all'altro essendo presenti le condizioni determinanti all'insorgere del pericolo (Cass. n. 345/2001).
A rilevare altresì nell'azione di danno temuto è il rapporto tra cosa e cosa (Cass. n. 1237/1989), nel senso che la res esistente sul fondo altrui deve costituire pericolo per il proprio fondo: ciò comporta che la denuncia è improponibile dall'attore per la tutela di un suo diritto personale (come ad esempio per la pericolosità derivante all'incolumità fisica) (Cass. n. 9783/1997), ma non l'esclusiva altruità della cosa da cui deriva il pericolo, potendo ritenersi compresa nella fonte generatrice di danno anche una cosa della quale l'istante è comproprietario, poichè anche in tal caso risulta integrato il "rapporto tra cosa e cosa" che costituisce il presupposto essenziale dell'azione (Cass. n. 1778/2007).
Presupposto per l'esperibilità dell'azione è che "il danno denunciato non esuli dall'ambito del dinamismo connaturato alla stessa o dallo sviluppo di un agente dannoso in essa insito" (Cass. n. 354/1980). Inoltre, ai fini della proponibilità della denuncia di danno temuto, è richiesto che il pericolo interessi direttamente il denunciante e non in modo generico i terzi (Trib. Roma 14.2.1983).
Legittimazione attiva e passiva
Legittimato attivamente in ordine alla proposizione della denunzia di danno temuto è dunque tanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento quanto il semplice possessore che abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa, derivi pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso, non ricorrendo il caso previsto dalla norma di cui all'art. 1171 c.c., vale a dire di nuova opera (Cass. n. 141/1995; Cass. n. 4531/1992).
La denuncia può essere proposta anche dai comproprietari di un bene in regime di comunione indivisa contro gli altri comproprietari nell'ipotesi in cui la mancanza di accordo impedisca di ovviare alla situazione di pericolo (Cass. n. 1778/2007).
Per quanto attiene alla legittimazione passiva, essa deve riconoscersi anzitutto in capo al proprietario.
La norma di cui all'art. 1172 c.c. tende, infatti, a sanzionare l'inerzia di colui il quale, essendovi obbligato, "abbia omesso di espletare l'attività necessaria per evitare l'insorgenza della situazione di pericolo", ovvero di rimuoverne la causa, per cui, senz'altro "il proprietario della cosa o, comunque, il titolare del diritto reale portatore dell'obbligo" (cfr., in dottrina, Sacco, Masi; in giurisprudenza Cass. n. 1445/1981).
Legittimati passivi sono anche il possessore e chi ha, comunque, la disponibilità della cosa dalla quale si assume provenga la minaccia di danno per i beni altrui; su costoro, analogamente al proprietario, in ragione "dell'effettivo potere fisico sulla cosa" incombe l'obbligo "di predisporre ed attuare, nei limiti del generale dovere di vigilanza connesso alla custodia, le opere necessarie ad ovviare il pericolo" (Cass. n. 354/1980) o comunque di rimuovere la situazione di pericolo di danno grave e prossimo (Cass. n. 345/2001).
Termini
A differenza della denuncia di nuova opera, quella di danno temuto non è soggetta a un particolare termine di decadenza, in ragione della sua funzione (Cass. n. 10403/2001), per cui può essere presentata finchè il pericolo è in atto, indipendentemente dalla decorrenza dell'anno dal suo inizio (cfr., in dottrina, Masi).
Tuttavia, l'azione "presuppone l'attuale sussistenza del pericolo di un danno grave e prossimo, nel senso di incombente; essa consente al giudice l'esercizio di ampi poteri compreso anche l'ordine di demolizione" (Trib. Gela 14.5.2007).
Differenza tra le due azioni
Entrambe le azioni, infatti, hanno lo scopo comune di ottenere un provvedimento che protegga proprietario, possessore e titolare di diritti sulla cosa da un danno incombente, grave e prossimo che possa derivare da un bene o un'attività altrui, incidendo sull'oggetto del proprio diritto o possesso e sul libero esercizio degli stessi, ma mentre la denuncia di nuova opera tende ad evitare che la prosecuzione di un'opera intrapresa, che si ha ragione di ritenere pregiudizievole per la res oggetto della proprietà o del possesso, si concreti in un danno effettivo, quella di danno temuto mira a prevenire il danno minacciato dallo stato attuale della cosa altrui (Cass. n. 1425/1978).
In sintesi, la distinzione fondamentale tra le due azioni dipende dalla diversa fonte del pericolo di danno.
Per la giurisprudenza, infatti, l'elemento discretivo tra la denuncia di nuova opera e quella di danno temuto è dato dall'attività umana, ossia dal diverso modo in cui l'attività dell'uomo abbia provocato l'insorgere del danno, e dalla conseguente diversità del rimedio da adottare (Cass. n. 987/1973).
La prima postula un facere dell'uomo, nel proprio o nell'altrui fondo, in grado di arrecare danno al bene oggetto della proprietà e del possesso, e prevede quale rimedio l'inibizione di detta attività o la subordinazione della sua prosecuzione all'adozione di determinate cautele, mentre la seconda muove da un non facere, ossia dall'inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione (edificio, pianta o altra cosa che sia) che, per effetto di un suo modo di essere particolare, comporta pericolo di un danno grave e prossimo per la res di proprietà o in possesso del denunciante. E il rimedio previsto è l'ordine, a chi abbia la piena disponibilità della cosa costituente pericolo, di eseguire quanto necessario per la sua rimozione (Cass. n. 2897/1987; Cass. n. 1237/1989).
I provvedimenti del giudice
Di conseguenza, diversi saranno "i provvedimenti concreti che il giudice dovrà adottare nell'uno e nell'altro caso, poiché fermo restando il dato comune del fine di mantenere lo stato di fatto ed impedire un mutamento che può essere pregiudizievole all'altrui diritto o all'altrui possesso, nel primo egli può disporre che si arresti il fatto dell'uomo, nel secondo le opportune cautele" (Cass. n. 10403/2001) (vai alle guide sulla denuncia di nuova opera e di danno temuto nella procedura civile).
