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Azione per la denuncia di nuova opera

Il codice di procedura civile ricomprende tra i procedimenti sommari cautelari anche quello relativo alla denuncia di nuova opera, disciplinato analogamente al procedimento per denuncia di danno temuto dagli articoli 688 e seguenti. Si tratta delle cd. azioni di nunciazione 

La denuncia di nuova opera

La disciplina generale (non processuale) della denuncia di nuova opera è contenuta nell'articolo 1171 del codice civile, il quale mira a tutelare chiunque abbia ragione di temere che da una nuova opera da altri intrapresa sulla proprietà o sul fondo vicini stia per derivare un danno alla cosa che forma oggetto del proprio diritto o del proprio possesso.

In sostanza la predetta disposizione dà ai soggetti che ne abbiano interesse la possibilità di ottenere dal giudice un provvedimento che sospenda l'esecuzione dell'opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio

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I soggetti legittimati ad esperire l'azione

Legittimato a proporre l'azione per la denuncia di nuova opera è dunque il possessore, il titolare di un diritto reale di godimento o il proprietario che abbia fondato timore che una nuova opera, realizzata su un fondo altrui o proprio, possa determinare un danno alla cosa in suo possesso o che comunque rappresenta l'oggetto del suo diritto.

Natura dell'azione

La denuncia di nuova opera costituisce un'azione a carattere preventivo, avente lo scopo di far ottenere all'interessato misure immediate e rapide che impediscano danni al bene che si vuole tutelare, se le pretese sono fondate.

Infatti l'autorità giudiziaria può vietare la continuazione dell'opera o permetterla con l'adozione delle opportune cautele dopo aver preso una sommaria cognizione del fatto.

Occorre tenere conto, in ogni caso, dell'eventuale risarcimento da versare in conseguenza del danno determinato dalla sospensione dell'opera nell'eventualità in cui l'opposizione alla sua continuazione si riveli infondata e dell'eventuale risarcimento da versare a chi, presentando la denuncia, abbia ottenuto sentenza favorevole.

La procedura

Dal punto di vista strettamente procedurale, occorre innanzitutto precisare che la denuncia di nuova opera va presentata tramite ricorso, sia anteriormente alla causa di merito sia in corso di causa.

Nel dettaglio, per proporla prima della causa di merito occorre depositare un ricorso presso il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato, così come previsto dall'articolo 21 del codice di procedura civile.

Se invece la domanda viene proposta in corso di causa il ricorso va fatto al giudice della stessa, sulla base di quanto disposto dall'articolo 669-quater del codice di rito.

Procedimento in due fasi

Il procedimento che si avvia può prevedere due fasi.

La prima, di carattere urgente e cautelare, ha come fine l'adozione, da parte del giudice, di tutti i provvedimenti di cui c'è bisogno per evitare il pericolo di grave danno.

In sostanza, in tale fase il giudice dovrà valutare la sussistenza del periculum in mora (ossia del pericolo che il ritardo possa comportare un danno grave) e del fumus boni iuris (ossia la presumibile fondatezza del diritto che si vuol far valere).

La seconda fase, invece, si estrinseca in un semplice giudizio di merito, teso a verificare la fondatezza della pretesa.

Nonostante esso sia autonomo rispetto a quello cautelare, non necessita tuttavia di una nuova domanda, essendo a tal fine valida e sufficiente quella originaria.

Il pericolo futuro

Occorre infine segnalare che, ai fini che qui interessano, non è richiesta la prova della colpa e del dolo, a meno che non venga avanzata anche una pretesa di risarcimento, sulla base di quanto sancito dall'articolo 2043 del codice civile.

Il timore che legittima la proposizione dell'azione, del resto, non riguarda un danno attuale o certo, ma può anche essere relativo a un danno futuro che un'opera potrebbe causare se venisse completata.

Fac-simile ricorso denuncia nuova opera

Di seguito il fac-simile di ricorso per denuncia di nuova opera: 

Tribunale di ______________

Ricorso per denuncia di nuova opera
per
_____________, nato a __________, il _________________ e residente in ______________ alla via ______________ n. __ (c.f. ________________) elettivamente domiciliato in _______________ alla via ____________ n. ___, presso e nello studio dell'Avv. ____________ (c.f. ____________ - fax __________ - p.e.c. __________ ) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto
premesso che
- il ricorrente è proprietario di un immobile sito in __________, alla via _______ n. ___, identificato con i seguenti dati catastali: _______________;
- tale immobile confina con il terreno di proprietà di ____________ ;
- a decorrere da ____________, il sig. ____________ ha avviato sul proprio terreno le seguenti opere __________________ attualmente in corso di realizzazione;
- come risulta anche dalla c.t.u. che si produce in allegato alla presente e da ritenersi qui integralmente riportata e trascritta, le predette opere comportano il seguente rischio per l'immobile di proprietà del ricorrente: _____________________;
- le opere che _____ sta ponendo in essere, pertanto, devono essere interrotte o, eventualmente, continuate solo previa adozione delle tutele necessarie ad evitare il verificarsi del pericolo sovra individuato.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso
CHIEDE
che l'Ill.mo Giudice adito voglia, ai sensi degli artt. 688 e 669-sexies c.p.c. e 1171 c.c., vietare al sig. ____________ la prosecuzione delle opere descritte in narrattiva o, in subordine, autorizzarne la continuazione solo previa adozione delle tutele idonee ad evitare qualsivoglia pericolo in danno dell'immobile del sig. ___________.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Si produce:
...
...
...
Ai fini della normativa in materia di spese di giustizia si dichiara che il valore della presente controversia ammonta a Euro ____ e che, pertanto, il contributo unificato, ridotto alla metà, è pari a Euro _____.
Luogo, data                                                                             Firma

Data: 15 dicembre 2019