Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono che il giudice disciplinare può valutare un certificato medico per il legittimo impedimento senza competenze sanitarie


Con l'ordinanza n. 13081/2025 (sotto allegata), le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sono intervenute su una questione rilevante per l'esercizio del diritto di difesa nel processo disciplinare, in particolare in riferimento alla valutazione del legittimo impedimento. Il caso riguardava un avvocato che aveva presentato un'istanza di rinvio dell'udienza disciplinare, allegando un certificato medico attestante una "sindrome da lombosciatalgia".

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), investito del procedimento disciplinare, aveva rigettato l'istanza, ritenendo che il documento non fosse idoneo a dimostrare un impedimento assoluto a comparire.

L'avvocato aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, denunciando, tra l'altro, la violazione del diritto di difesa e lamentando che il giudice disciplinare non avrebbe potuto contestare la validità del certificato in mancanza di competenze sanitarie.

Le Sezioni Unite, con l'ordinanza in commento, hanno ritenuto che spetta al giudice disciplinare valutare se un certificato medico sia o non sia dimostrativo di un impedimento assoluto a presenziare all'udienza, senza che ciò richieda particolari competenze in ambito sanitario.

Scarica pdf Cass. n. 13081/2025

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: