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Concorso tra i due tipi di responsabilità

Dopo aver evidenziato le sensibili e numerose divergenze di disciplina riscontrabili fra i due tipi di responsabilità esaminati, è necessario rispondere a un interrogativo: è possibile il concorso di responsabilità contrattuale e aquiliana? La dottrina e la giurisprudenza, in altri termini, si sono chieste se è configurabile, in capo al danneggiato, un cumulo delle due azioni connesse, rispettivamente, a ciascuna delle figure in questione. Al fine di scongiurare ingiustificate disparità di trattamento fra situazioni che, secondo una valutazione equitativa, meriterebbero una tutela di eguale intensità, l’impostazione che si è consolidata nel tempo reputa prioritaria la garanzia più elevata possibile della posizione giuridica del soggetto leso, anche in ossequio alla nuova ottica riparatoria della responsabilità extracontrattuale. In tal senso, sono da interpretare varie pronunce della suprema Corte (tra le altre, cfr. Cass. Civ., sentenza del 22 novembre 1993, n. 11503, Cass. Civ., sentenza del 23 giugno 1994, n. 6064, nonché Cass. Civ., sentenza del 19 gennaio 1996, n. 418), in base alle quali il danneggiato è legittimato a esercitare, in via alternativa o concorrente, entrambe le azioni connesse ai due tipi di responsabilità, purché, ovviamente, ricorrano tutti gli elementi rispettivamente richiesti per ognuna e lo stesso fatto costituisca, al tempo stesso, violazione vuoi di un obbligo contrattuale, vuoi del principio neminem laedere. Sono indispensabili, in definitiva, tre condizioni: l’unicità del fatto lesivo, la coincidenza soggettiva danneggiante-debitore e danneggiato-creditore, la derivazione oggettiva del danno aquiliano come conseguenza diretta dell’inadempimento dell’obbligazione. Il vantaggio della riconosciuta facoltà di cumulo delle azioni consente all’attore, non solo un aumento economico della pretesa risarcitoria, ma anche la possibilità di giovarsi di almeno una forma di tutela, nei casi in cui, in conseguenza dell’operatività della prescrizione, l’altra sarebbe stata preclusa.

Per citare alcuni esempi di fattispecie in cui la giurisprudenza ha, anche di recente, accordato il doppio canale risarcitorio, si pensi alla negligente esecuzione di interventi chirurgici, ai danni procurati da prodotti difettosi, o alle lesioni causate al dipendente in violazione degli obblighi di sicurezza (imposti dall’art. 2087 c.c. e dalla normativa di settore).

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