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La responsabilità oggettiva

Come si accennava, in funzione del fine ultimo dell’attuale disciplina in materia di responsabilità civile, di tipo riparatorio, il codice civile ha introdotto anche varie ipotesi in cui, per l’imputazione di responsabilità, si prescinde dalla colpa. La c.d. “responsabilità oggettiva” è una figura che implica l’esistenza del solo nesso causale. Da tale presupposto deriva che il danneggiato risponde del danno cagionato come conseguenza immediata e diretta della propria condotta. L’unica possibilità che l’agente ha per liberarsi dalla responsabilità è quella di dimostrare l’assenza del rapporto di causalità tra la condotta e l’evento. Il fondamento dell’individuazione di un regime di responsabilità così rigoroso è la constatazione che, nell’attuale assetto socio-economico, molteplici sono le fonti di pericolo (basti pensare alle tecnologie sempre più avanzate e invasive). A fronte di un simile contesto, in certe situazioni, è parso troppo gravoso e perfino frustrante far ricadere sul danneggiato la difficile prova di una specifica colpevolezza dell’agente. In definitiva, la dottrina più moderna ritiene che le ipotesi di responsabilità oggettiva siano volte proprio a garantire al soggetto leso una tutela soddisfacente anche qualora non riesca a provare la colpa del danneggiante (ad esempio la ditta produttrice di un bene difettoso) e, per alcuni Autori, perfino quando tale colpa non esiste affatto. Tra i principali casi di responsabilità oggettiva, possiamo ricordare la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia; in base all’art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, a meno che riesca a provare il caso fortuito. Del tutto analoga è la disciplina prevista dalla disposizione successiva in tema di responsabilità per i danni cagionati da animali, che incombe sul proprietario o su chi se ne serve, anche qualora l’animale fosse fuggito o smarrito.

Molto importante è la responsabilità per i danni cagionati dalla rovina degli edifici; secondo l’art. 2053 c.c., il proprietario può liberarsi solo provando che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a difetto di costruzione.

In giurisprudenza si fa ampio ricorso anche all’ipotesi di cui all’art. 2050 c.c., relativo alla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. Questo prevede che chiunque, nello svolgimento di un’attività pericolosa (per sua natura o per i mezzi utilizzati), cagiona ad altri un danno ingiusto, è ritenuto responsabile a meno che provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Un utilizzo particolarmente diffuso nella prassi, infine, è riservato all’art. 2054 c.c., che regola la responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie (in primis, ovviamente, le autovetture). Ebbene, il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione, a meno che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dimostrando, in aderenza alla consolidata impostazione giurisprudenziale, che l’evento si è verificato esclusivamente per causa imputabile al danneggiato o a un terzo, o per caso fortuito o forza maggiore. In caso di scontro tra veicoli, poi, è stata introdotta la presunzione in base alla quale, fino a prova contraria, ciascuno dei conducenti ha concorso nella stessa misura a cagionare il danno. Per quanto concerne il proprietario, costui risponde solidalmente con il conducente, salvo che riesca a provare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

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