Responsabilità oggettiva

La responsabilità extracontrattuale

Il codice civile ha introdotto varie ipotesi in cui per l'imputazione di responsabilità, si prescinde dalla colpa. Si parla in tal caso di responsabilità oggettiva

Quando si configura la responsabilità oggettiva

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La c.d. "responsabilità oggettiva" è una figura che implica l'esistenza del solo nesso causale

Da tale presupposto deriva che il danneggiante risponde del danno cagionato come conseguenza immediata e diretta della propria condotta

Nesso causale e onere della prova

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L'unica possibilità che l'agente ha per liberarsi dalla responsabilità è quella di dimostrare l'assenza del rapporto di causalità tra la condotta e l'evento

Il fondamento dell'individuazione di un regime di responsabilità così rigoroso è la constatazione che, nell'attuale assetto socio-economico, molteplici sono le fonti di pericolo (basti pensare alle tecnologie sempre più avanzate e invasive). A fronte di un simile contesto, in certe situazioni, è parso troppo gravoso far ricadere sul danneggiato la difficile prova di una specifica colpevolezza dell'agente

Ratio della responsabilità oggettiva

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In definitiva, la dottrina più moderna ritiene che le ipotesi di responsabilità oggettiva siano volte proprio a garantire al soggetto leso una tutela soddisfacente anche qualora non riesca a provare la colpa del danneggiante (ad esempio la ditta produttrice di un bene difettoso) e, per alcuni autori, perfino quando tale colpa non esiste affatto. 

Ipotesi di responsabilità oggettiva

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- Responsabilità per danni cagionati da cose in custodia

Tra i principali casi di responsabilità oggettiva, possiamo ricordare la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia; in base all'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, a meno che riesca a provare il caso fortuito

- Responsabilità per danni cagionati da animali

Del tutto analoga è la disciplina prevista dalla disposizione successiva in tema di responsabilità per i danni cagionati da animali, che incombe sul proprietario o su chi se ne serve, anche qualora l'animale fosse fuggito o smarrito.

- Responsabilità ex art. 2048 c.c. 

Anche la responsabilità ex art. 2048 c.c., ossia la responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte per i danni cagionati dai minori viene considerata una responsabilità oggettiva. (Vedi anche: La responsabilità scolastica per l'infortunio dell'alunno e per i danni provocati dall'alunno)

- Responsabilità per danni cagionati dalla rovina di edifici

Molto importante è la responsabilità per i danni cagionati dalla rovina degli edifici; secondo l'art. 2053 c.c., il proprietario può liberarsi solo provando che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a difetto di costruzione.

- Responsabilità per esercizio di attività pericolose

In giurisprudenza si fa ampio ricorso anche all'ipotesi di cui all'art. 2050 c.c., relativo alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. Questo prevede che chiunque, nello svolgimento di un'attività pericolosa (per sua natura o per i mezzi utilizzati), cagiona ad altri un danno ingiusto, è ritenuto responsabile a meno che provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

- Responsabilità per danni prodotti dalla circolazione dei veicoli

Un utilizzo particolarmente diffuso nella prassi, infine, è riservato all'art. 2054 c.c., che regola la responsabilità per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie (in primis, ovviamente, le autovetture). Ebbene, il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione, a meno che provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dimostrando, in aderenza alla consolidata impostazione giurisprudenziale, che l'evento si è verificato esclusivamente per causa imputabile al danneggiato o a un terzo, o per caso fortuito o forza maggiore. In caso di scontro tra veicoli, poi, è stata introdotta la presunzione in base alla quale, fino a prova contraria, ciascuno dei conducenti ha concorso nella stessa misura a cagionare il danno. Per quanto concerne il proprietario, costui risponde solidalmente con il conducente, salvo che riesca a provare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Vedi anche sulla responsabilità extracontrattuale:

Vedi anche:

Il danno alla persona
La responsabilità civile