Elementi responsabilità art. 2043 c.c.

La responsabilità extracontrattuale

Gli elementi che devono necessariamente ricorrere affinché il danneggiato sia legittimato ad esperire l'azione ex art. 2043 c.c. sono, oltre alla colpevolezza, il fatto materiale e l'ingiustizia del danno.

Elemento soggettivo

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Per quanto concerne l'elemento soggettivo, l'atteggiamento psicologico del danneggiante è di tipo doloso, se ha agito con l'intenzione di cagionare l'evento dannoso, mentre è riscontrabile solo la colpa, allorché, pur non prefiggendosi il risultato lesivo in realtà verificatosi, ha violato il dovere di diligenza, cautela o perizia nei confronti dei terzi. Si ricorda, comunque, che, ai fini dell'imputabilità, il danneggiante deve essere capace di intendere e di volere al momento in cui ha commesso il fatto.

Fatto materiale

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In merito al fatto materiale, è da precisare che tale espressione abbraccia non solo l'evento dannoso, ma anche il comportamento umano, commissivo od omissivo che sia, causa del risultato lesivo. Tra la condotta dell'agente e il danno, poi, deve sussistere un nesso di causalità, tale da configurare l'evento quale conseguenza immediata e diretta del danno. Nel corso dei decenni, la dottrina ha enucleato varie teorie per offrire all'interprete criteri utili al fine di stabilire l'effettiva esistenza di detto rapporto causale. Secondo una delle impostazioni maggiormente diffuse, nota come teoria "della condicio sine qua non" il nesso di causalità è riscontrabile solo allorché, senza quel comportamento umano, il danno non si sarebbe verificato. Autorevole dottrina precisa, inoltre, che sono da ricondurre a una data condotta solo quegli effetti negativi che conseguono a comportamenti di quel tipo e al ricorrere di quelle circostanze, secondo una legge statistico-probabilistica (c.d. criterio della causalità adeguata).

Ingiustizia del danno

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Per quanto riguarda il requisito dell'ingiustizia del danno, è da reputarsi realmente "ingiusto" solo il danno che si concretizza nella lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela e, quindi, protetta dall'ordinamento con il divieto del neminem laedere, tenuto conto dei principi e della scala di valori accolti dall'ordinamento in un dato momento storico. Proprio in ossequio alla progressiva tendenza ad allargare il raggio delle situazioni soggettive oggetto di tutela, recentemente sono state incluse nel novero delle posizioni garantite dall'art. 2043 c.c. anche una serie di fattispecie che, prima, la dottrina faticava a ricomprendere. A titolo di esempio, si pensi in proposito al diritto alla privacy, all'identità personale, alla salute e perfino alla salubrità dell'ambiente (sull'ultimo caso menzionato, si veda la celebre sentenza della Corte Costituzionale n. 641/1987). Costituisce manifestazione evidente di tale ampliamento delle situazioni tutelate dalla norma citata anche la pronuncia della suprema Corte (Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza n. 500/1999), in base alla quale sono risarcibili, a certe condizioni, perfino gli interessi legittimi. Da ciò deriva che, quando una Pubblica Amministrazione, mediante l'emanazione di un atto illegittimo, posto in essere con dolo o colpa, provoca un danno ingiusto a terzi, il giudice potrà condannarla a risarcire i danni ex art. 2043 c.c. 

Scriminanti 

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Le uniche circostanze, definite tecnicamente "scriminanti", in grado di convertire in legittimo il comportamento pregiudizievole, cancellandone, così, la sua apparente antigiuridicità, sono la "legittima difesa" e lo "stato di necessità". La prima ricorre allorché il danno è stato prodotto per esservi stati costretti dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, mentre si può invocare lo stato di necessità, ogni qual volta la condotta lesiva è stata determinata dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

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Vedi anche:

Il danno alla persona
La responsabilità civile