Cos'è la legittima difesa e quando opera la scriminante prevista dall'art. 52 del codice penale. La riforma della legittima difesa e la giurisprudenza
- Cosa è la legittima difesa
- Il testo della norma (Art. 52 c.cp)
- I presupposti della legittima difesa
- L'eccesso colposo di legittima difesa
- L'onere della prova
- La legittima difesa putativa
- L'errore scusabile
- La legittima difesa domiciliare
- La riforma della legittima difesa
- Legittima difesa e responsabilità civile
- Legittima difesa e gratuito patrocinio
- Giurisprudenza sulla legittima difesa
- La riforma della legittima difesa
Cosà è la legittima difesa
Nel nostro ordinamento giuridico la legittima difesa rientra nelle c.d. cause di giustificazione, dette anche scriminanti o cause di liceità .
Si tratta di situazioni particolari in presenza delle quali un fatto, che altrimenti costituirebbe reato, non acquista tale carattere poiché la legge lo impone o lo consente.
In particolare, il legislatore, riponendo al principio del c.d. bilanciamento degli interessi, ha valorizzato e ritenuto prevalente l'interesse dell'aggredito, da tutelare rispetto a quello dell'aggressore che pone in essere una situazione di pericolo ingiusta.
In materia di legittima difesa, la norma di riferimento è l'art. 52 del codice penale, il cui primo comma precisa che: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".
Testo della norma: articolo 52 Codice Penale
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa [55].
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.
I presupposti della legittima difesa
La legittima difesa, che non va confusa con la vendetta (reazione che segue la lesione), è dunque una reazione che anticipa la lesione, quale unico rimedio possibile per evitare un'offesa ingiusta.
Si incentra, in sostanza, su due presupposti essenziali: da un lato l'aggressione ingiusta che determina l'insorgenza di un pericolo, dall'altro la reazione difensiva legittima.
L'aggressione ingiusta
L'aggressione ingiusta deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge.
Il riferimento al diritto proprio o altrui è diretto ad escludere che possano essere oggetto di reazione gli interessi pubblici dello Stato, quelli diffusi e collettivi o quello alla generica osservanza della legge.
La difesa è legittima in tutte quelle ipotesi in cui il rapporto tra offesa temuta e reazione difensiva si pone cronologicamente nei termini dell'immediata prossimità dell'offesa ovvero della contestualità dell'immediata successione della difesa. L'offesa ingiusta si concreta in una minaccia o in un'omissione contraria alle regole del diritto.
Reazione legittima e proporzione tra difesa e offesa
La reazione contro l'aggressore è ritenuta legittima, inoltre, se ricorrono la necessità di difendersi e l'altrimenti inevitabilità dell'offesa. Ancora, è richiesto che sussista comunque una proporzione tra difesa e offesa.
In particolare, la reazione difensiva si configura come necessaria quando la difesa si risolve nell'unica scelta possibile, in base alle condizioni in cui si verifica l'offesa e alle reali alternative di salvaguardia a disposizione dell'aggredito.
Proporzionata è ritenuta la difesa valutata, non più, in base al rapporto tra i mezzi disponibili e quelli effettivamente usati, ma alla stregua dei beni in gioco e dei disvalori delle condotte poste in essere.
Il c.d. giudizio di proporzionalità richiede che il male inflitto all'aggressore sia inferiore, uguale o tollerabilmente superiore al male da lui minacciato.
In sostanza, non è sufficiente che il soggetto debba difendersi e per farlo debba arrecare un'offesa, ma occorre che questa non sia sproporzionata rispetto al male che si vuole evitare. Dovrà essere il giudice a valutare la necessità , l'inevitabilità e la proporzione, oltre che nella reale situazione concreta, attraverso un giudizio che, lungi dall'essere meccanico-quantistico, sarà relativistico e qualitativo.
L'eccesso colposo di legittima difesa
Si parla di eccesso colposo di legittima difesa a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva.
L'eccesso nelle cause di giustificazione è contemplato dall'art. 55 del codice penale che, sostanzialmente, segna il limite entro il quale la scriminante può svolgere il proprio ruolo. La norma prevede che "Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità , si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo".
L'onere della prova
L'onere della prova incombe sul soggetto che ha difeso il diritto proprio o altrui e che dovrà indicare i fatti e le circostanze dai quali si evince l'esistenza della scriminante.
La valutazione è rimessa al libero convincimento del giudice che terrà conto di un ragionevole complesso di circostanze oggettive: l'esistenza di un pericolo attuale o di un'offesa ingiusta; i mezzi di reazione a disposizione dell'aggredito e il modo in cui ne ha fatto uso; il contemperamento tra l'importanza del bene minacciato dall'aggressore e del bene leso da chi reagisce.
La legittima difesa putativa
Quando sussistono i requisiti della legittima difesa, si esclude l'antigiuridicità dell'azione di chi reagisce ad un aggressore. Può accadere però che per un errore di fatto un individuo si creda minacciato mentre effettivamente il pericolo non sussiste.
Si parla in questo caso di legittima difesa putativa.
La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente.
L'errore scusabile
La Cassazione (cfr. sentenza n. 28224/2014) ha chiarito che "l'errore scusabile, nell'ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un'adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un'offesa ingiusta". Nella fattispecie esaminata dalla corte è stata esclusa La sussistenza della legittima difesa in un caso in cui un'autovettura si era introdotto in una masseria facendo manovre spericolate suonando più volte il clacson. Gli imputati a quel punto avevano preso proprio veicolo in seguito la macchina e sparato diversi colpi di arma da fuoco.
Un tipico esempio di legittima difesa putativa è quella di chi nell'oscurità viene aggredito per scherzo da un amico con un'arma finta. Se l'aggredito proprio per il buio non riesce a riconoscere il suo amico e, credendo di essere in pericolo reagisce ferendolo o uccidendolo, la sua azione può rientrare nel campo della legittima difesa putativa.
La legittima difesa domiciliare
Sul requisito della proporzione tra difesa e offesa è intervenuta la L. n 59/2006 che ha inserito nel corpo dell'art. 52 ulteriori due commi.
In particolare, il legislatore ha ritenuto di intervenire sul rapporto di proporzione tra reazione e aggressione presupponendone la sussistenza allorché la reazione, consistente nell'uso di un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo, sia posta in essere per difendere la propria o altrui incolumità oppure i beni propri o altrui posti in pericolo da chi si sia abusivamente introdotto nel domicilio privato o in luogo dove viene esercitata un'attività commerciale professionale o imprenditoriale, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
Un vivace dibattito sia giurisprudenziale che dottrinale aveva escluso la sussistenza automatica del requisito della proporzionalità ritenendo che il giudice dovesse valutare volta per volta se l'aggredito avesse reagito in maniera legittima o meno. In argomento è però intervenuta la legge di riforma della legittima difesa.
La riforma della legittima difesa
Il provvedimento, promosso dalla Lega di Matteo Salvini (legge n. 36/2019) ha modificato in modo rilevante la conformazione dell'art. 52 e delle norme correlate, in particolare per quanto riguarda la legittima difesa domiciliare.
Il "cuore" della nuova legge è indubbiamente l'art. 1 che stabilisce che la difesa sia "sempre" legittima e sussista il suddetto rapporto di proporzione nei casi di violazione di domicilio (art. 614 c.p.).
L'introduzione di un semplice avverbio consente così di scriminare "automaticamente", in ogni situazione, la condotta della persona, legittimamente presente nell'abitazione, oppure nel luogo privato in cui si esercita un'attività commerciale professionale o imprenditoriale, che usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere la propria o altrui incolumità e i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
Ancora, la riforma inserisce un quarto comma all'art. 52 c.p., a norma del quale, nei casi summenzionati è ritenuto agire "sempre" in stato di legittima difesa "colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".
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Eccesso colposo: scriminato in caso di grave turbamento
La riforma modifica anche l'art. 55 del codice penale, che disciplina l'eccesso colposo, introducendovi un ulteriore comma (il quarto) che amplia e definisce il concetto di offesa: "nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5 (minorata difesa), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".
Trattandosi di una categoria giuridica non contemplata in origine dal codice penale, spetterà dunque al giudice valutare e interpretare, caso per caso, le situazioni sulle quali è chiamato a decidere per verificare se sussiste il predetto grave turbamento.
Legittima difesa e responsabilità civile
L'art. 2044 c.c. esonera da responsabilità civile "chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri". In sostanza l'atto di difesa (legittima) non è ritenuto costituire un illecito giuridico, con la conseguenza che non genera un obbligo di indennizzo.
Sul punto, la Corte di Cassazione (sent. n. 1665/2016) ha ritenuto che, in forza del generale "principio di riferibilità o vicinanza della prova", l'aggredito avrà l'onere di provare la riconducibilità della propria condotta alla scriminante della legittima difesa per l'illegittima aggressione, mentre chi deduce l'eccesso colposo in legittima difesa sarà tenuto a provare che la difesa sia stata eccessiva, ai sensi dell'articolo 55 del codice penale.
La riforma della legittima difesa è intervenuta anche sui riflessi civilistici della legittima difesa, per evitare che colui che agisce nella propria abitazione per difendere se o altri sia responsabile del danno cagionato. L'art. 2044 c.c., ritoccato dal d.d.l., stabilisce che la responsabilità di ha compiuto il fatto debba essere esclusa nei casi di cui all'art. 52 (commi secondo, terzo e l'aggiunto quarto) c.p. come modificato dal provvedimento stesso.
Nei casi di eccesso colposo di colui che ha commesso il fatto per salvaguardare la propria o altrui incolumità , invece, sarà dovuta al danneggiato un'indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, che dovrà però tenere conto della gravità , delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato stesso.
Legittima difesa e gratuito patrocinio
La nuova legge interviene anche in materia di spese di giustizia inserendo, dopo l'art. 115 del Testo Unico delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002), un nuovo art. 115-bis (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa).
La norma estende il gratuito patrocinio alla persona nei cui confronti si procede penalmente, per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o eccesso colposo "domiciliare" (ex art. 52, commi secondo, terzo e quarto, c.p. come modificati), ma in favore del quale è disposta l'archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'art. 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice.
Lo Stato avrà , tuttavia, diritto a ripetere le somme anticipate nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.
Giurisprudenza sulla legittima difesa
Ecco una serie delle massime più rilevanti della Cassazione in materia di legittima difesa:
Cassazione penale Sezione III sentenza del 10 dicembre 2019 n. 49883
La causa di non punibilità prevista dall'art. 55, 2° co., c.p., come integrato dalla l. n. 36/2019, per chi abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, non è configurabile quando l'azione difensiva illecita, ascritta a titolo di eccesso colposo, non sia determinata dall'intento di salvaguardare la propria o altrui incolumità , ma sia esclusivamente riferibile alla difesa dei beni propri o altrui, senza che sia ipotizzabile il pericolo di aggressione personale contemplato dall'art. 52, 2° co., lett. b), c.p.
Cassazione penale Sezione V sentenza del 2 ottobre 2019 n. 40414
L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti ad essa immanenti, sicchè, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione "ex ante", e, poi, procedere ad una ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante.
Cassazione penale Sezione I sentenza del 14.5.2019 n. 39977
Non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità , fronteggiabile solo con l'aggressione altrui.
Cassazione penale Sezione V sentenza del 6/4/2018 n. 15460
Non può essere configurato l'eccesso colposo previsto dall'art. 55 c.p. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti. Ne consegue che vanno esclusi l'eccesso di legittima difesa e la legittima difesa putativa, laddove l'aggressore attenti con arma da taglio all'incolumità di un uomo disarmato mirando a zone vitali del corpo, senza presentare a sua volta alcuna lesione dimostrativa di un'aggressione patita.
Cassazione penale Sezione V sentenza del 12/10/2016 n. 49615
La causa di giustificazione della legittima difesa (art. 52 cod. pen.) è applicabile anche nell'ipotesi di detenzione abusiva di armi, sussistendone i presupposti di operatività e cioè previo accertamento che, al momento in cui fu conseguita la disponibilità dell'arma, fosse sussistente ed attuale un pericolo grave ed imminente e che pertanto, attese le circostanze ed il contesto, la detenzione dell'arma potesse ritenersi giustificata.
Cassazione penale Sezione IV sentenza del 3/5/2016 n. 33591
L'accertamento della legittima difesa, anche putativa, deve essere effettuato valutando, con giudizio "ex ante", le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento - e non "ex post" - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell'esimente della legittima difesa.
Cassazione penale Sezione V sentenza del 19/2/2015 n. 32381
È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi e accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può, tuttavia, essere assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma e in tal senso ingiusta.
Cassazione penale Sezione V sentenza del 13/02/2014 n. 11806
L'eccesso colposo in legittima difesa non comporta l'assoluzione dell'imputato ma la riqualificazione del reato addebitatogli come reato colposo con conseguente applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi, considerato che l'art. 55 c.p. non configura alcuna fattispecie scriminante o esimente, limitandosi a ribadire in tema di cause di giustificazione la disciplina generale dell'errore e della colpa di cui agli art. 43 e 47 c.p.
Cassazione penale Sezione I sentenza del 19/02/2013 n. 3148
Il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito.
Aggiornamento gennaio 2020