- Nozione e cenni introduttivi |
- Fondamento ed evoluzione della funzione
- Rapporti con la responsabilità contrattuale
- Differenze di disciplina tra responsabilità aquiliana e responsabilità contrattuale
- Concorso tra i due tipi di responsabilità
- Elementi della responsabilità ex art. 2043 c.c.
- la responsabilità indiretta (o “per fatto altrui”) |
- La responsabilità oggettiva
- [Torna all'indice delle guide legali]
Nozione e cenni introduttivi
La responsabilità extracontrattuale, anche detta “aquiliana” (dal nome della prima legge che disciplinò la responsabilità ex delicto), è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità “contrattuale”, come vedremo a breve), bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino “neminem laedere”. La norma fondamentale cui bisogna fare riferimento è l’art. 2043 del codice civile, in base al quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Data la genericità dell’espressione “qualunque fatto che cagiona un danno ingiusto”, la disposizione citata è considerata dalla dottrina una sorta di clausola generale dell’ordinamento, realizzata attraverso la c.d. atipicità dell’illecito civile. Sarà l’autorità giudiziaria, infatti, a decidere se, tenuto conto del divenire della società, con le sue mutevoli scale di valori ed esigenze, un dato comportamento può ritenersi lesivo o meno della regola base di convivenza pacifica appena vista, verificando, altresì, la sussistenza di tutti gli elementi strutturali individuati all’art. 2043 c.c.. Al ricorrere di ogni requisito legale, spetterà sempre al giudice quantificare l’ammontare dovuto, considerato che l’art. 2059 c.c. legittima il danneggiato a pretendere il risarcimento delle conseguenze negative, anche di tipo non patrimoniale.
| Fondamento ed evoluzione della funzione » |
