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La proprietà
Come si accennava all’inizio, la proprietà è una situazione giuridica “formale” che garantisce al titolare il massimo grado i poteri sulla res oggetto del diritto stesso. In base all’art. 832 c.c., infatti, il proprietario ha diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, pur nel rispetto dei limiti stabiliti dall'ordinamento. In merito a quest’ultimi, si possono distinguere quelli posti nell’interesse privato (ad esempio le regole in tema di distanza tra le costruzioni) e quelli posti nell’interesse pubblico, in aderenza alla funzione sociale che l’art. 42, comma 2 della Costituzione riconosce alla proprietà (si pensi all’espropriazione per pubblico interesse).
Per quanto concerne i poteri, autorevole dottrina distingue tra la c.d. “utilità diretta” e la c.d. “utilità di scambio”: la prima è costituita dal diritto del proprietario di godere della res, ossia di decidere se, come e quando utilizzare la cosa, tenendo conto dei vari tipi di vincoli che la legge impone, più o meno stringenti anche in base alla natura del bene (un immobile di notevole valore artistico situato in un centro storico, ad esempio, è soggetto a regole rigorose dettate dagli organismi pubblici competenti). L’utilità di scambio, invece, è rappresentata dal potere del proprietario di disporre della cosa, alienandola ovvero costituendo sulla stessa diritti limitati a favore di altri. In quest’ultimo caso, l'ampiezza del diritto di proprietà subisce una compressione che può arrivare fino a far denominare il titolare della stessa “nudo proprietario”, qualora venga costituito un diritto di usufrutto su quel bene (come si approfondirà nella sedes materiae).
A questo punto verranno esaminate alcune tra le disposizioni più significative in materia di poteri e limiti inerenti all’esercizio del diritto di proprietà, rinviando alle norme codicistiche per gli altri aspetti, in particolare per quanto concerne le numerose regole che il legislatore si è preoccupato di dettare in relazione alle distanze tra le costruzioni di cui agli artt. 873 e segg. Del codice civile.
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