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Gli effetti del possesso

Gli effetti del possesso sono disciplinati da ben venti articoli, in particolare dall’art. 1148 all’art. 1167 del codice civile, che compongono il secondo capo del titolo VIII (intitolato “Del possesso”), all’interno del libro II dedicato alla proprietà.

Seguendo la suddivisione sistematica in paragrafi delineata del nostro codice, gli effetti che scaturiscono dal verificarsi di tutti i presupposti che danno origine al possesso in senso proprio, possono raggrupparsi in tre categorie: i diritti e gli obblighi del possessore di restituire la cosa, gli effetti derivanti dall'acquisto in buona fede di un bene mobile (c. d. regola "possesso vale titolo" o “acquisto a non domino” ex artt. 1153 e ss. c.c.) e, infine, l'acquisto della proprietà per usucapione. Ritenendo più opportuno approfondire le ultime due categorie di cui trattasi nella trattazione dedicata all’usucapione, dato che la regola “possesso vale titolo” è detta anche “usucapione speciale”, si esaminerà, in tale sede, solo la prima categoria di effetti.

L’art. 1148 c.c., in tema di frutti prodotti dalla cosa soggetta alla signoria di fatto, si rifà alla nozione di “buona fede” descritta nei principi generali, prevedendo che, mentre il possessore di mala fede è obbligato a restituire tutti i frutti fin dall’impossessamento, il possessore di buona fede, invece, a prescindere dall'origine del suo possesso, acquista la proprietà dei frutti naturali separati dalla res principale e dei frutti civili maturati fino al giorno dell’instaurazione del processo da parte del proprietario. A seguito della proposizione della domanda giudiziale, il possessore risponde verso il proprietario rivendicante dei frutti percepiti e percepibili, individuati nel loro ammontare sulla base di parametri medi e normali di produzione.

L’art. 1149 c.c., dal canto suo, si occupa di regolamentare il diritto del possessore ad ottenere rimborsi a seguito di eventuali spese da lui affrontate a vantaggio della res. Prima di soffermarci sui presupposti e sui limiti di tali rimborsi, è bene sottolineare che il legislatore ha introdotto una peculiare forma di tutela del possessore, a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di indennizzo posto, se del caso, in capo al proprietario che si vede restituire la cosa a seguito di rivendica: fino alla ricezione di quanto dovuto, il possessore ha diritto di ritenzione della res.

Passando, quindi, all’analisi dei diritti di credito che possono sorgere in conseguenza del possesso, fermo restando che le spese necessarie occorse per la produzione e il raccolto sono sempre rimborsabili, la disciplina distingue varie casistiche allorché si tratti di spese sostenute per apportare miglioramenti, addizioni oppure riparazioni (cfr art. 1149 c.c.). In merito alla prima tipologia, il miglioramento deve essere “attuale ed effettivo” (in tal senso, tra le altre, si veda Cass. Civ. sentenza n. 16012/2002), dato che sarà oggetto di prova e dovrà perdurare fino al momento della restituzione; solo in tal caso, al possessore spetta un’indennità, il cui importo dipende anche dalla sua buona o mala fede. Per quanto concerne, d’altro canto, le riparazioni, mentre quelle straordinarie danno diritto a un rimborso integrale perfino se il possessore sia di mala fede, quelle ordinarie, proprio per il fatto che si limitano a mantenere la cosa in buono stato, senza incidere sulla sua struttura, legittimano a chiedere un indennizzo i possessori tenuti alla restituzione dei frutti, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta, nonché, dopo la domanda giudiziale, i soli possessori di buona fede. Regole assai rigide sono imposte, infine, per le addizioni della cosa realizzate dal possessore: precluso ogni tipo di rimborso per le spese voluttuarie, il possessore rischia addirittura la condanna alla rimozione delle addizioni, qualora si appuri che non migliorano, sotto nessun profilo, la res oggetto di restituzione.

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