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nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 473. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21
novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili,
limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o
risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti,
incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio
relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004
ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di
contabilita', essere annotati alla medesima data nei registri di cui
agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione
deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa
categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte
categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione
urbanistica. 474. La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione
che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorche' previa
demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni
successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I
termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria
dell'area. 475. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento,
deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza
pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti
importi: a) 40 per cento nel 2006; b) 35 per cento nel 2007; c) 25 per cento nel 2008. 476. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469
e 473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalita'
stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle
finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86. 477. Per il potenziamento dell'attivita' di riscossione delle
entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo
degli obiettivi inclusi nel patto di stabilita' interno, garantendo
effettivita' e continuita' alle forme di autofinanziamento degli enti
soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo 4, comma
2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si
interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate
esclusivamente le attivita' disciplinate ai sensi dei commi 2-octies
e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilita'
esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui
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