Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

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notificante, sempre a mezzo del servizio postale, l’originale dell’atto vidimato, con la relazione di notificazione;

        c) su espressa richiesta dell’avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell’atto, l’ufficio postale dà conferma in via telematica dell’avvenuta consegna dell’atto».

 

Articolo 5.

 

    1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell’assegno ai sensi dell’articolo 5 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970.

 

Articolo 6.

 

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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