Modifiche al codice di procedura civile apportate dalla Legge n. 80/2005

Vai al testo integrale della legge 80/2005

 

        b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

 

    «L’intimazione a cura del difensore contiene:

        1) l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonchè gli estremi dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

        2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

 

        3) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonchè il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

        4) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro».

 

    3. All’articolo 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al secondo comma, le parole: «, ancorchè festivo» sono soppresse;

 

        b) al terzo comma, le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.

 

    4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1º gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

 

...

Pagina Precedente    Pagina Seguente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prima pagina di questa legge