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Art. 103 (Termine per l’intimazione al testimone)

 

L’intimazione di cui all’art. 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell’udienza in cui sono chiamati a comparire.

 

Con l’autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi di urgenza.

 

L’intimazione a cura del difensore contiene:

 

            1) l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

 

            2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

 

            3) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

 

            4) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

 

 

 

* Art. 161 bis (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione)

 

Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli artt. 571 e 580 del codice.

 

 

 

* Art. 169 bis (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione)

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