Art. 103 (Termine per l’intimazione al testimone) L’intimazione di cui all’art. 250 del codice deve essere fatta ai testimoni
almeno sette giorni prima dell’udienza in cui sono chiamati a comparire. Con l’autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi di
urgenza. L’intimazione a cura del difensore contiene:
1) l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli
estremi dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice
davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato
motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena
pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. * Art. 161 bis (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione) Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei
creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli artt.
571 e 580 del codice. * Art. 169 bis (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal
giudice dell’esecuzione)
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