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Con il decreto di cui all’articolo 179 bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.

 

 

 

*Art. 169 ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)

 

Nelle comunicazioni previste dall’articolo 179 ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.

 

 

 

[ABROGATO ]*[ Art. 173 (Pubblicità dell’istanza di assegnazione o di vendita)

 

Dell’istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere a norma dell’art. 490 del codice almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per pronunciare sull’istanza stessa.]

 

 

 

*Art. 173 bis (Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto)

 

L’esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

 

1) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

 

2) una sommaria descrizione del bene;

 

3) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

 

4) l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;

 

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