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non impugnabile.

 

 

 

*Art. 560 (Modo della custodia)

 

I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l’autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest’ultimo caso l’ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l’aggiudicazione deve essere sentito l’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 485.

 

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

 

Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.

 

Il Giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell’immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile.

 

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano.

 

Il Giudice, con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’art. 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.

 

 

 

* Art. 561 (Pignoramento successivo)

 

Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni e' stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.

 

L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 e' ...

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