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dell’articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz’altro accolta.

 

Se l’offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell’incanto. In tali casi lo stesso ha senz’altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 569.

 

Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

 

 

 

*Art. 573 (Gara tra gli offerenti)

 

Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta.

 

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto.

 

 

 

* [Art. 575 (Termine delle offerte senza incanto)

 

Se il decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente non e' pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nell'articolo 570, il giudice dell'esecuzione ordina l'incanto.

 

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi.]

 

 

 

*Art. 576 (Contenuto del provvedimento che dispone la vendita)

 

       Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

 

1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;

 

2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;

 

3) il giorno e l'ora dell'incanto;

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