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depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo e' compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 564. In tal caso l'esecuzione si svolge in unico processo.

 

Se il pignoramento successivo e' compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 ultimo comma.

 

 

 

*[Art. 563 (Condizioni e tempo dell'intervento)

 

Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione. Per gli effetti di cui all'articolo seguente l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita.]

 

 

 

* Art. 564 (Facoltà dei creditori intervenuti)

 

I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

 

 

 

*Art. 565 (Intervento tardivo)

 

I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.

 

 

 

*Art. 566 (Intervento dei creditori iscritti e privilegiati)

 

I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.

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