Scarica il testo coordinato integrale in formato zip

L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta.

 

L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

 

L’offerta è irrevocabile, salvo che:

 

            1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573;

 

            2) il giudice ordini l’incanto;

 

            3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.

 

 

 

L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591-bis e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti.

 

 

 

*Art. 572 (Deliberazione sull’offerta)

 

Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

 

Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile determinato a norma ...

Pagina Precedente    Pagina Seguente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Successiva
Prima pagina di questa legge