5) l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale,
che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili
all’acquirente; 6) La verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché
l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o
aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto nella vigente
normativa. L’esperto prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di
cui all’articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al
giudice quelli mancanti o inidonei. L’esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o
intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni
prima dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del codice, a mezzo posta
ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi. Le parti possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano
provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito,
secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l’esperto interviene
all’udienza per rendere i chiarimenti. *Art. 173 ter (Pubblicità degli avvisi tramite internet) Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet
destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’articolo 490 del codice e i
criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili. * Art 173 quater (Avviso delle operazioni di vendita da parte del
professionista delegato) L’avviso di cui al terzo comma dell’articolo 591-bis del codice deve
contenere l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante
dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
nonché le notizie di cui all’articolo 46 del citato testo unico e di cui
all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui
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