Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza
del collegio. Art. 788 (Vendita di immobili) Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore
provvede con ordinanza a norma dell’art. 569, terzo comma, se non sorge
controversia sulla necessità della vendita. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza
del collegio. La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli
570 e seguenti. Quando le operazioni sono affidate a un professionista, questi provvede
direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Art. 70 ter (Notificazione della comparsa di risposta) La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo 163,
terzo comma, numero 7, del codice, l’invito al convenuto o ai convenuti, in caso
di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell’attore la comparsa di
risposta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,
entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della
citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del
primo comma dell’articolo 163-bis del codice. Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del
precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità
previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
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