"L'indennità prevista dal
contratto dei dirigenti di aziende industriali per l'ipotesi di
licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa è assoggettata a tassazione separata e
ritenuta d'acconto, atteso che secondo la disciplina dettata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 6 e 16, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno consistenti nella perdita dei redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggono comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente ed è comunque onere del contribuente dimostrare che l'indennità si riferisce a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione". E' questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la
sentenza n. 26385 del 30 dicembre 2010, ha respinto il ricorso di un ex dirigente industriale che riteneva di aver diritto al rimborso della somma versata a titolo di Irpef, a tassazione separata, sull'indennità definita a seguito di conciliazione intervenuta in merito alla
controversia instaurata nei confronti del proprio datore di lavoro, per essere stato licenziato senza preavviso. Gli Ermellini ribadiscono l'orientamento consolidato secondo cui, in relazione all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, le somme percepite dal lavoratore a titolo di
transazione della
controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno per illegittimo
licenziamento, sono imponibili ai sensi degli articoli 6 e 48 del TUIR e soggette a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 dello stesso Testo unico.