Il Tfr secondo la legge 898/1970 spetta solo in caso di divorzio nella misura del 40% riferibile agli anni in cui matrimonio e lavoro hanno coinciso

Domanda: il TFR spetta solo al coniuge divorziato, oppure, anche in caso di separazione con diritto all'assegno di mantenimento mensile?

Risposta: No, il TFR non spetta al coniuge separato. L'art. 12 bis della legge 898/70 prevede infatti che che:"1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio."

E' quindi necessario presentare domanda di divorzio se si vogliono avanzare delle pretese sul TFR dell'altro coniuge.

TFR: natura della quota in caso di divorzio

Il trattamento di fine rapporto viene riconosciuto all'ex coniuge, in caso di divorzio, a titolo di ricompensa per aver consentito all'altro di dedicarsi alla carriera.

TFR: a quali condizioni spetta al coniuge divorziato?

Il TFR spetta solo al coniuge divorziato, in presenza dei seguenti presupposti:

  • la coppia deve essere divorziata;
  • alla moglie deve essere stato riconosciuto l'assegno divorzile periodico (non quello una tantum);
  • la moglie non deve essere passata a nuove nozze;
  • il rapporto di lavoro per il quale è maturato il TFR deve essere anteriore al divorzio.

TFR: quali tutele per il coniuge separato?

Secondo la giurisprudenza, se il coniuge matura il diritto al TFR durante la separazione, anche se l'altro non ha diritto a una quota dello stesso, può tutelarsi nei seguenti modi:

  • se la separazione è ancora in corso può chiedere al giudice che di tale "arricchimento" dell'altro coniuge si tenga conto nel momento in cui si stabilisce la misura dell'assegno di mantenimento;
  • se invece la sentenza di separazione è già intervenuta, il coniuge più "debole" può sempre chiedere un aumento dell'assegno di mantenimento avanzando una domanda di modifica delle condizioni della stessa.

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