La rettifica del sesso in Italia è disciplinata dalla legge n. 164/1982, modificata dal D.Lgs. n. 150/2011; la Consulta nel 2015 ha eliminato l'obbligo dell'intervento chirurgico

Cambiamento di sesso: cos'è e come funziona

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Il cambiamento di sesso comporta un'attribuzione di sesso diversa rispetto a quella geneticamente posseduta dal soggetto che lo richiede.

Nel nostro ordinamento il cambiamento di sesso è regolamentato da una legge ad hoc, la numero 164/1982 (modificata dal dlgs n. 150/2011) che all'art. 1 dispone che la rettificazione avviene in virtù di una sentenza del tribunale passata in giudicato con la quale si attribuisce a un soggetto un sesso diverso rispetto a quello indicato nell'atto di nascita, dopo la modifica dei suoi caratteri sessuali.

Modifica che però dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 221/2015 non richiede necessariamente l'intervento chirurgico, trattandosi di una scelta del diretto interessato per raggiungere il benessere psicofisico

Iter della rettifica di sesso

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La persona che intende modificare la propria sessualità deve seguire un percorso ben preciso, che si sviluppa in diverse fasi.

Occorre però premettere che i soggetti che vogliono intraprendere il percorso per il cambio di sesso possono presentare una disforia di genere, che si manifesta con un disagio o malessere perché non si riconosce nel sesso che ha fin dalla nascita ma in quello opposto, possono essere transessuali perché percepiscono un'identità diversa da quella che hanno fin danna nascita o infine possono essere transgender, ossia soggetti che non riescono a riconoscersi né nel genere femminile né in quello maschile.

Il primo passo da compiere quindi prima di iniziare il processo di transizione consiste nell'intraprendere un percorso psicoterapeutico, visto che la disforia di genere richiede una diagnosi specialistica e l'avvio di una cura ormonale.

A questo segue il ricorso in Tribunale visto che il cambio di sesso deve essere autorizzato con sentenza nella quale il soggetto può fare anche domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico. Richiesta che però, come abbiamo visto, è solo eventuale.

Competente territorialmente a ricevere il ricorso è il Tribunale del luogo di residenza dell'attore, il cui deposito può avvenire anche in modalità telematica.

Al ricorso vanno allegati: la perizia psicologica, la perizia dell'endocrinologo da cui deve risultare che la cura ormonale è già stata avviata, il certificato di stato libero e quello di residenza, necessario anche per determinare la competenza territoriale del Tribunale.

A distanza di qualche mese dal deposito del ricorso si tiene la prima udienza nel corso della quale, valutata la documentazione prodotta, può decidere se procedere alla nomina di un CTU o meno. Segue quindi l'istruttoria e la fase decisoria.

Una volta emessa la sentenza di rettificazione del sesso, il richiedente può cambiare il proprio nome su tutti i documenti di natura amministrativa, in primis la carta d'identità e il codice fiscale, ma anche la patente, il passaporto, l'atto di nascita, i diplomi scolastici e universitari e il libretto di lavoro.

Attenzione, perché la richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso può generare l'insorgere di controversie, che ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 150/2011, sono soggette alle regole del rito ordinario, con competenza del Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui risiede l'attore.

Cambio anagrafico: come si ottiene

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La rettifica del sesso è accompagnata, come abbiamo visto, dalla modifica del nome al fine di evitare divergenze sui registri anagrafici. Competente ad effettuare la correzione sul registro è l'ufficiale di stato civile del domicilio di chi ne fa richiesta.

In genere è l'avvocato civilista che, sentenza alla mano, chiede all'ufficiale di stato civile del comune in cui è stato compilato l'atto di nascita di provvedere alla rettificazione nel relativo registro.

La legge stabilisce che, a seguito della rettifica di sesso, nessuna traccia debba permanere circa il sesso e il nome originari del richiedente e ciò a salvaguardia della privacy e del futuro inserimento dello stesso nella società.

Leggi anche Cassazione: chi cambia sesso può scegliersi il nome che vuole

Cambio di sesso: unioni civili e matrimonio

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La legge Cirinnà sulle unioni civili e le convivenze all'art. 26 stabilisce che "La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso."

Il successivo comma 27 invece che: "alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

Per quanto riguarda invece gli effetti del cambio di sesso sul matrimonio occorre fare riferimento all'art. 4 della legge 164/1982 che così dispone: "Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni".

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