La famiglia di fatto e le coppie omosessuali hanno raggiunto importanti obiettivi. La legge prevede tutele per le coppie che decidono di non convolare a nozze, ma anche per i figli nati all'interno di realtà che rifiutano di contrattualizzare il legame che li unisce dal punto di vista affettivo.
- Il dovere di mantenimento tra conviventi
- Il mantenimento in pendenza di convivenza
- Il mantenimento a convivenza interrotta
- I figli nella famiglia di fatto
- Doveri verso i figli
- Doveri verso i figli nel caso di cessazione della convivenza
- Mantenimento figli
- Affidamento dei figli
- Negoziazione assistita per mantenimento e affidamento figli
- Giurisprudenza Cassazione sulla famiglia di fatto
Il dovere di mantenimento tra conviventi
Se la giurisprudenza ha senza dubbio ravvisato un dovere di mantenimento nei confronti dei figli parte di una famiglia di fatto (si veda paragrafo successivo), per quanto riguarda il dovere di mantenimento tra conviventi che vi appartengano occorre fare un'opportuna distinzione e tenere separato il caso del mantenimento in pendenza di convivenza da quello del mantenimento a convivenza interrotta.
Il mantenimento in pendenza di convivenza
Per quanto riguarda il mantenimento in pendenza di convivenza, è da lungo tempo diffuso il convincimento che il convivente more uxorio non abbia diritto né al mantenimento né agli alimenti, poiché alla convivenza si ricollegherebbero solo diritti e doveri di carattere morale.
Nella famiglia di fatto, quindi, eventuali obblighi economici sorgono solo in capo ai genitori nei confronti dei figli, ma non tra i partner. Tra questi ultimi si generano, casomai, esclusivamente delle obbligazioni naturali, che seguono la disciplina di cui all'articolo 2034 del codice civile, applicabile solo se la prestazione erogata risulta adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens. Si precisa che le obbligazioni naturali non sono ripetibili e quindi non devono essere restituite, neanche nel caso in cui la convivenza cessi.
Va comunque segnalato che il Tribunale di Savona, con sentenza del 29 giugno 2002, ha affermato che "taluni principi, in virtù della loro rilevanza e assolutezza a prescindere dal tipo di rapporto prescelto, possono per analogia essere applicati alla famiglia di fatto" e dunque anche l'articolo 143 codice civile relativo al dovere di contribuzione, a seconda delle proprie possibilità, al mantenimento della famiglia.
Il mantenimento a convivenza interrotta
Venendo al mantenimento a convivenza interrotta, invece, non vi è alcun elemento che permette di ipotizzare delle pretese in tal senso.
Se qualche piccola apertura è possibile quando la famiglia di fatto è unita, lo stesso non può dirsi quando la stessa si dissolve.
Sciolto il legame, ciascun partner torna nel pieno ed esclusivo possesso dei suoi beni e nella totale indipendenza rispetto all'altro. Addirittura, deve ritenersi ravvisabile l'integrazione del reato di furto a carico di uno degli ex conviventi che volontariamente sottragga dall'ex dimora comune alcuni beni di proprietà dell'altro.
I figli nella famiglia di fatto
Ormai da diversi anni, in Italia la condizione di figlio naturale è pienamente equiparata a quella di figlio legittimo. Ogni discriminazione, infatti, è stata eliminata dalla legge numero 219 del 10 dicembre 2012, già a partire da una rivoluzione dei termini: ora, infatti, si parla di figlio "nato nel matrimonio" e "figlio nato fuori del matrimonio".
Ma la vera sostanza della novella legislativa è rappresentata dai diritti e dai doveri che gravano sui genitori nei confronti dei propri figli: oggi la circostanza che la famiglia sia tale nel senso formale e tradizionale del termine o che si tratti, invece, di una famiglia di fatto non assume più alcuna rilevanza e tutte le norme del codice civile che riguardano i figli si applicano indistintamente all'una o all'altra formazione sociale.
Doveri verso i figli
Devono poi ritenersi operanti anche per la famiglia di fatto gli articoli di cui al 147 e 148 del codice civile in materia di doveri verso i figli: in particolare, i genitori non uniti in matrimonio hanno comunque entrambi il "dovere di mantenere, istruire ed educare la prole" e quello di concorrere agli oneri a tal fine necessari, a seconda delle proprie capacità contributive.
Doveri verso i figli nel caso di cessazione della convivenza
Il Tribunale ordinario è competente nel risolvere le questioni relative all'affido e al mantenimento dei figli sia di coppie sposate che di fatto, anche se, in virtù della riforma del processo civile contenuta nella legge delega n. 206/2021, dal 22 giugno 2022 sono intervenute alcune modifiche che hanno comportato il passaggio di alcune materie alla competenza del Tribunale dei Minori.
Modifiche che toccheranno più profondamente la competenza degli organi giudiziari a partire dall'ottobre 2025 (inizialmente l'entrata in vigore era stata indicata nel 2024), momento previsto per l'entrata in funzione del nuovo Tribunale dedicato alle persone, ai minorenni e alle famiglie.
Mantenimento figli
Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, analizzando la normativa in essere, si rileva che la Legge Cirinnà, che ha introdotto importanti novità per le coppie di fatto, presenta tuttavia il difetto di non garantire, in caso di separazione, una tutela adeguata al convivente più debole economicamente.
La legge infatti non prevede la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del convivente più svantaggiato, ma solo il diritto agli alimenti da commisurare alla durata della convivenza Deteriori rispetto al coniuge sono anche i diritti successori. Discorso completamente diverso deve essere fatto per i figli e il loro mantenimento.
I genitori devono infatti provvedere alle loro necessità in misura proporzionale alle rispettive capacità reddituali ed economiche. Il Giudice dopo aver confrontato le diverse posizioni dei due ex conviventi deciderà chi tra i due è tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento e la misura dello stesso. Nella determinazione dell'entità dell'assegno il magistrato deve tenere conto altresì del tenore goduto dai figli durante la convivenza.
Altra questione da regolare è quella relativa alle spese straordinarie, stabilite solitamente nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori. Questi costi sono correlati alle esigenze di crescita del bambino e si caratterizzano per la loro imprevedibilità e occasionalità (gite, spese dentistiche, concerti, sport, corsi musicali).
Affidamento dei figli
La parificazione dei figli naturali a quelli legittimi comporta l'applicazione della disciplina sull'affido condiviso, che enuncia il principio della bigenitorialità. Questo significa che la potestà genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori. Discorso diverso deve essere fatto per la collocazione fisica del figlio.
Si ritiene infatti che, per l'equilibrio psico-fisico del minore, sia preferibile che costui dorma e trascorra le proprie giornate presso l'abitazione del genitore collocatario capace di assicurare una maggiore presenza e cura, anche se certa giurisprudenza tende a incoraggiare il pernottamento di una o due notti presso il genitore non collocatario, che in genere è ancora il padre.
Negoziazione assistita per mantenimento e affidamento figli
Dal 22 giugno 2022 la soluzione giudiziale non è più l'unico metodo a cui le coppie di fatto possono ricorrere per dibattere sulle questioni dell'affidamento e del mantenimento dei figli.
I genitori di figli nati fuori dal matrimonio possono infatti ricorrere alla negoziazione assistita per risolvere le questioni che riguardano l'affidamento e il mantenimento dei figli minori, il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la determinazione degli alimenti e le modifiche di tutto quanto indicato.
Per quanto riguarda nello specifico la conclusione dell'accordo la legge richiede l'assistenza di almeno un avvocato per parte.
Giurisprudenza Cassazione sulla famiglia di fatto
Di seguito una serie di massime della Cassazione sulla famiglia di fatto:
Cassazione n. 20956/2022
La discussione sull’applicabilità, alle persone civilmente unite, del regime esonerativo di cui all’art. 19, l. n. 74 del 1987, per gli atti traslativi conseguenti alla crisi matrimoniale e, segnatamente, per quanto concerne le attribuzioni patrimoniali compiute in occasione dello scioglimento dell’unione civile, in virtù del richiamo alla relativa disciplina civilistica operato dal comma 20 dell’art. 1, l. n. 76 del 2016, per il quale “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio (…) ovunque ricorrono nelle leggi (…) si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile”), è comunque estranea alla controversia oggetto d’esame.I nuovi istituti hanno recepito un diverso modo di intendere e concepire l’istituzione familiare, slegato da un modello generale e immutabile, che ha trovato via via riconoscimento nella giurisprudenza ordinaria ed in quella della Corte Costituzionale, muovendo da una interpretazione sistematica ed evolutiva degli articoli 2 e 29 della Costituzione. Essi segnano il definitivo superamento dell’opinione, un tempo diffusa, secondo cui le cd. convivenze more uxorio costituirebbero un fenomeno puramente fattuale, e tuttavia permane pur sempre la distinzione, già sul piano costituzionale, dalla famiglia fondata sul matrimonio. (...) La Corte (EDU) tuttavia, ha costantemente riconosciuto agli Stati contraenti la facoltà di accordare una «tutela privilegiata» alle coppie unite in matrimonio, affermando che l’art. 8 Cedu non obbliga ad attribuire alle coppie di fatto uno statuto giuridico analogo a quello delle coppie coniugate e ritenendo ammissibili differenze di trattamento in materia di benefici previdenziali , di diritto di abitazione della casa familiare dopo la rottura del rapporto di coppia, di diritto alla pensione per superstiti. La Corte ha anche affermato che l’art. 12 Cedu, pur garantendo la libertà negativa di non sposarsi, non assicura alle coppie che compiano tale scelta il diritto a fruire degli stessi benefici accordati alle coppie coniugate.
Cassazione n. 5086/2022
L'art. 936 c.c., trova applicazione soltanto quando l'autore delle opere sia realmente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo. La norma mira a regolare gli effetti patrimoniali che conseguono ad un'attività di costruzione su suolo altrui ad opera di chi o non sia vincolato al proprietario dell'immobile da alcun rapporto negoziale ovvero lo sia ma in ragione di un rapporto giuridico che non comporta una specifica disciplina della realizzazione dell'opera. Il principio è talmente ancorato alla tradizione giuridica che non prevede deroghe nemmeno nel rapporto coniugale: invero, anche se un coniuge contribuisce alla realizzazione di un edificio situato sul fondo di esclusiva proprietà dell'altro non acquista alcun diritto sullo stesso, nè esso può costituire oggetto di comunione. Il coniuge non proprietario potrà tutt'al più, chiedere la ripetizione di quanto versato, purchè sia in grado di provarne i conferimenti (Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2010, n. 20508).
La questione giuridica sollevata dal ricorrente attiene alla qualificazione giuridica dell'azione posta in essere dal convivente more uxorio nei confronti del proprietario del suolo, una volta cessata la convivenza, che abbia contribuito con il proprio lavoro o con dazioni di denaro alla costruzione della casa che sarebbe dovuta diventare o era diventata abitazione comune. In tal caso, le prestazioni di opera e di denaro vanno a vantaggio del proprietario esclusivo del fondo sul quale l'opera fu edificata che, per il principio di accessione, acquista la proprietà di quanto realizzato mediante il contributo del convivente o di chi è stato legato da una relazione sentimentale, per la realizzazione di un progetto di vita comune. Secondo l'orientamento di questa (Corte Cassazione civile sez. III, 07/06/2018, n. 14732), al quale il collegio intende dare continuità, l'azione deve essere inquadrata nell'ambito dell'azione generale di arricchimento senza causa, connessa allo scioglimento della famiglia di fatto.
Cassazione n. 31672/2022
Il diritto all'assegno vitalizio di cui all’art. 580 c.c., che sorge "ex lege" per responsabilità patrimoniale del genitore biologico avente fonte nel fatto procreativo, spetta anche al figlio che abbia già il diverso "status" di figlio altrui e nel novero dei figli "non riconoscibili" devono comprendersi anche coloro che, avendo un diverso stato di filiazione, per scelta consapevole non hanno impugnato il precedente riconoscimento o non hanno proposto azione di disconoscimento di paternità, non potendo negarsi al figlio, pena la violazione degli artt. 2 e 30 Cost., e 8 CEDU, la possibilità di scegliere tra la minore tutela successoria di cui all’art. 580 c.c., conservando la stabilità della sua identità familiare precedente, e quella "piena" che gli competerebbe ove facesse giuridicamente accertare la filiazione biologica.
