L'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c. è esperibile quando manca un rimedio giudiziale specifico, essa infatti, come previsto dall'art. 2042 c.c. ha natura sussidiaria

Cos'è l'azione di arricchimento senza causa

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L'azione di arricchimento senza causa, contemplata dall'art. 2041 c.c., dispone che, chi si arricchisce, senza una giusta causa, in danno di un'altra persona, è tenuto ad indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento stesso ovvero a restituire in natura la cosa determinata oggetto dell'arricchimento, se questa sussiste al tempo della domanda.

Trattasi di una disposizione di carattere generale e residuale, i cui presupposti oggettivi sono costituiti dai seguenti elementi:

  • dall'arricchimento di un soggetto e dal conseguente impoverimento di un altro soggetto;
  • dall'unicità del fatto causativo della locupletazione e del depauperamento;
  • dall'assenza di una causa giustificatrice dello squilibrio patrimoniale realizzatosi;
  • dall'inesistenza di un altro rimedio giudiziale messo a disposizione dall'ordinamento.

L'azione di arricchimento nella convivenza more uxorio

L'azione di arricchimento, come ha avuto modo di chiarire la Cassazione nella decisione n. 11303/2020 è applicabile anche nei rapporti di convivenza. "L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto

, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza."

La mancanza di giusta causa

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La mancanza di giusta causa, evidentemente, non può sussistere quando lo squilibrio economico in favore di una parte e a danno dell'altra si sia verificato con il consenso della parte che si ritiene pregiudicata. L'assenza di una causa giustificatrice, più precisamente, non può essere identificata con il danno soggettivamente ingiusto sofferto dal depauperato, ma deve essere accertata in riferimento alla posizione giuridica dell'arricchito.

L'arricchimento può consistere anche in un risparmio di spesa

In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare come l'arricchimento possa consistere anche in un risparmio di spesa "purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica" (Cass. civ., 04.06.2013, n. 20226).

Concetto quello del risparmio di spesa che giustifica l'azione di ingiustificato che la Cassazione ritiene applicabile anche nei rapporti con la PA. nella decisione n. 2196/2022 ha infatti precisato che: "In tema di azione di indebito arricchimento esperita nei confronti della P.A., il riconoscimento dell'utilità di una prestazione professionale (nella specie, redazione di una progettazione generale e quindi esecutivo di strade), da parte di un ente pubblico (...) si realizza con la mera utilizzazione della prestazione stessa, indipendentemente dal fatto che il destinatario utilizzatore sia un terzo (nella specie, un Comune), in quanto il vantaggio goduto dall'arricchito non deve necessariamente avere un contenuto di incremento patrimoniale, ma può consistere in qualsiasi forma di utilizzazione della prestazione consapevolmente attuata dalla P.A. (e, quindi, anche in un semplice risparmio di spesa, ravvisabile, nella specie, nel mancato esborso per procurarsi altro idoneo progetto da trasmettere al Comune per la realizzazione delle opere)" (Cass. Sez.3, 19059/2003).

Il nesso di causalità tra locupletazione e depauperamento

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La prova della sussistenza del nesso causale tra l'impoverimento e l'arricchimento incombe sull'attore che lamenta il depauperamento; in assenza di tale prova la domanda non può essere accolta e il rimedio dell'indennizzo riconosciuto dall'actio de in rem verso non può essere concesso.

La sussidiarietà

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Il carattere sussidiario della norma emerge chiaramente dalla formulazione dell'art. 2042 c.c. intitolato appunto"Carattere sussidiario dell'azione" ai sensi del quale "L'azione di arricchimento non e' proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.

La sussidiarietà rende quindi l'azione di arricchimento ingiustificato inammissibile ogniqualvolta il soggetto che ha sofferto la diminuzione patrimoniale abbia l'astratta possibilità di esercitare un'altra azione diretta; di conseguenza, se l'attore disponeva comunque di un'azione prescrittasi o dalla quale è decaduto, la domanda ex art. 2041 c.c. non può trovare accoglimento.

In riferimento all'ambito di applicabilità dell'art. 2042 c.c., la recente Cassazione n. 38190/2021 ha avuto modo di ribadire che: "L'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta, ai sensi dell'art. 2042 c.c., da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito (Cass. 29988/2018; Cass. SU 28042/2008)."

La misura dell'indennizzo

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La funzione dell'indennizzo è quella di reintegrare il patrimonio del soggetto che ha subìto l'ingiusta diminuzione; qualora l'arricchimento di controparte abbia assunto la forma di una cosa determinata ex art. 2041 c. 2 c.c., l'obbligo di corrispondere l'indennizzo non viene meno se nonostante la restituzione permane nel patrimonio del beneficiario un arricchimento correlato alla diminuzione altrui (crf. Cass. civ., 30.05.2000, n. 7194).

La misura concreta dell'indennizzo deve essere unicamente rapportata alla diminuzione patrimoniale patita e non anche al lucro cessante; in quanto credito di valore, inoltre, la liquidazione dell'indennizzo deve essere effettuata "alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento" (Cass. civ., 28.01.2013, n. 1889).

La prescrizione

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L'azione di arricchimento ingiustificato è sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., inizia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto alla ripetizione; il dies a quo, pertanto, coincide con il giorno in cui è avvenuto l'ingiustificato pagamento che ha determinato l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale di controparte.

In relazione alla prescrizione dell'azione di arricchimento con l'ordinanza n. 12108/2022 la Cassazione ha però avuto modo di ribadire che anche "gli interessi dovuti in relazione alla ripetizione di una prestazione indebita sono soggetti alla stessa prescrizione ordinaria decennale dell'indebito e non a quella di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., poiché l'obbligazione relativa agli interessi deriva direttamente dalla legge, in virtù di una previsione che la rende partecipe della stessa natura della condictio indebiti e della sua collocazione nel sistema delle fonti delle obbligazioni.» (Cass. n. 22978/2015)".


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