Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità illustra le novità apportate alla disciplina attuale alle pene sostitutive per un cambio di rotta verso la Giustizia di Comunità

Misure alternative: novità della riforma

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Con l'approvazione del decreto legislativo n. 150/2022, che attua la riforma del processo penale, è stata modificata organicamente la materia delle pene sostitutive, per risolvere il problema dei "liberi sospesi" ossia di coloro che beneficiano delle pene sostitutive a notevole distanza dalla commissione del reato.

A farlo presente è la circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità n. 3/2022 (sotto allegata), di cui si riportano solo i punti più salienti.

La riforma prevede che il giudice, al termine di una udienza di sentencing, più ravvicinata alla commissione del reato, possa disporre le nuove misure alternative:

  • pena pecuniaria sostitutiva;
  • lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
  • detenzione domiciliare sostitutiva;
  • semilibertà sostitutiva.

Ampliati i casi di sospensione del procedimento con messa alla prova con possibilità anche per il Pm di chiederla.

Per il successo della riforma è però necessario massimizzare l'efficienza degli uffici UEPE a supporto dell'Autorità giudiziaria per l'individuazione dei singoli percorsi, al fine di deflazionare il processo penale e migliorare il reinserimento, con il contestuale sforzo di snellire e semplificare le procedure.

Sospensione del procedimento e messa alla prova

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Con la riforma gli uffici UEPE vengono coinvolti quando c'è una prognosi concreta e plausibile di sospensione.

All'UEPE il compito di elaborare il programma di trattamento con l'imputato e di inviarlo al GIP a cui spetta la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Sostituzione pene detentive brevi

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Per il decreto attuativo le pene sostitutive brevi sono le seguenti:

  • semilibertà sostitutiva;
  • detenzione domiciliare sostitutiva;
  • lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
  • pena pecuniaria sostitutiva.

Semilibertà sostitutiva

Permette di trascorrere qualche ora del giorno fuori dal carcere per motivi di studio, lavoro, formazione o attività finalizzate alla rieducazione. La riforma valorizza la prossimità dei luoghi ossia il carcere e quelli frequentati durante il giorno dal detenuto per lo svolgimento delle attività suddette.

Detenzione domiciliare sostitutiva

Il condannato può restare nell'abitazione privata o in un luogo i accoglienza pubblico o privato, permanendo all'esterno per studio, lavoro o altre attività di formazione, con l'adozione anche di misure di controllo elettronico. Vietato il domicilio in immobili abusivi.

Lavoro di pubblica utilità sostitutiva

Previsto per reati con pena detentiva non superiore a tre anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa non retribuita per la collettività, per una durata giornaliera massima di 8 ore.

Revoca della confisca in caso di esito positivo dello svolgimento del lavoro in caso di patteggiamento e decreto penale di condanna.

Centralità dell'esecuzione esterna delle pene

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Le pene sostitutive sono finalizzare a deflazionare il processo penale, per cui il ruolo che viene affidato all'esecuzione penale esterna è estremamente importante e rilevante.

Valorizzate le attività di elaborazione dei programmi e di monitoraggio, attività che comportano da parte degli uffici un grande impegno e un gran numero di attività e un'ampia collaborazione con la magistratura ordinaria e con le Procure.

Ruolo centrale è quello rivestito dagli UEPE nella fase istruttoria e nella predisposizione dei programmi per le varie pene sostitutive, ma anche nella successiva fase dell'esecuzione.

Tutte queste novità, previste dalla riforma richiedono tempo, ma la realizzazione della Giustizia di Comunità sarà positiva per il benessere e la sicurezza di tutti i cittadini.

Scarica pdf Circolare giustizia n. 3/2022

Foto: 123rf.com
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