I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione sugli obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione

Dichiarazione di successione, soggetti obbligati

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Riguardo ai soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione di cui all'art. 28, D.Lgs. n. 346/1990., arriva la risposta n.296 del 25 maggio 2022 (in allegato), con cui l'Agenzia

delle Entrate fornisce chiarimenti. L'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione incombe sui soggetti chiamati all'eredità, almeno fino al momento della loro rinuncia. Così l'Agenzia delle entrate con risposta 296/2022. In premessa, si chiarisce che sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta
, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari (...). Inoltre chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità
a norma dell'art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.

La sentenza della Cassazione

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In particolare l'Agenzia, richiamando quanto disposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza 12 aprile 2022, n. 11832, ha precisato che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione i soggetti chiamati all'eredità, almeno fino al momento della loro rinuncia (ex art. 28, comma 5, TUS). Si legge nel testo "Sebbene ai fini della legittimazione passiva di tale imposta sia sufficiente essere chiamati all'eredità, l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche della legittimazione passiva. Sarebbe infatti contrario all'art. 53 Cost. assoggettare ad imposta un soggetto rispetto al quale il presupposto impositivo, rappresentato dalla trasmissione di beni mortis causa, non sia addirittura mai sorto per effetto della rinuncia. 3.1 Tanto è confermato dal fatto che per effetto della rinuncia sono destinati a venir meno sia la responsabilità solidale dei chiamati all'eredità, di cui all'art.36, comma 3, del d.lgs. n.346 del 1990, sia l'obbligo della dichiarazione di successione, incombente sui chiamati ma solo fino al momento della loro rinuncia ex art.28, comma 5, dello stesso decreto». Pertanto, i soggetti chiamati all'eredità (siano essi eredi testamentari o legittimi) sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di successione, ad esclusione dei casi di: rinuncia all'eredità; nomina di un curatore dell'eredità stessa.

Gli articoli 28 e 30 del TUS

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Secondo la risposta "appurato che i soggetti obbligati ad assolvere all'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione sono i chiamati all'eredità, si ritengono applicabili, alla fattispecie in esame, le norme ordinariamente vigenti in materia di successione. Si rammentano, in particolare, gli articoli 28 e 31 del citato TUS, concernenti le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione.

In particolare, ai sensi dell'articolo 28 del TUS, «4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo(...). 6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8». Il successivo articolo 31 dispone che la dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione. Quanto all'obbligo di versamento dell'imposta, l'articolo 36 ("Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta") del TUS dispone che «1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 2. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria. 3. Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, onon sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. (...).».

Scarica pdf Agenzia delle Entrate risposta n. 296/2022

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