L'introduzione del green pass nei palazzi di giustizia anche per gli avvocati ha registrato, in ogni parte del Paese, una serie di reazioni. Ma per il ministero della Giustizia «È già in vigore»

Green pass avvocati, ministero di Giustizia: «È già in vigore»

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L'introduzione del green pass nei palazzi di giustizia anche per gli avvocati ha registrato, in ogni parte del Paese, una serie di reazioni. Tranchant la reazione del ministero della Giustizia

che, con una comunicazione del 13 gennaio (in allegato), fa sapere che il green pass è già obbligatorio per gli avvocati. La nota è stata firmata da Barbara Fabbrini, Capo del dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria ed è stata inviata a tutti i Presidenti di Tribunale e di Corte di appello nonché a tutti i Procuratori, ai Tribunali di sorveglianza e dei Minori nonché alla Corte di cassazione. «Con particolare riferimento alle specifiche categorie soggettive introdotte dall'articolo 3 comma 1 lett. b) del decreto-legge, n. 1/2022 ("i difensori, i consulenti e i periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia") la disposizione appare assumere un'accezione spiccatamente processualistica della professione legale che, in realtà può anche totalmente esulare dall'espletamento in senso stretto di un mandato difensivo (basti pensare agli accessi ai locali e ai servizi dei vari Consigli dell'ordine locale)». La conseguenza è che il provvedimento deve avere applicazione «ampia intesa come riferita agli avvocati e ai liberi professionisti che abbiano necessità di accedere agli uffici giudiziari per qualsiasi necessità inerente alla loro professione". Dunque, il controllo all'ingresso ai fini della verifica del green pass dovrà essere "limitato alla verifica della qualifica professionale e non può certo implicare l'accertamento delle specifiche ragioni dell'accesso all'ufficio giudiziario».

Le richieste di chiarimenti del Cnf e dell'Onf

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La risposta arriva dopo le richieste di chiarimenti da parte del Consiglio nazionale forense e dell'Organismo nazionale forense che, in nota congiunta, hanno chiesto al ministero della Giustizia chiarimenti sul d.l. n. 1/2022 che prevede di esibire le certificazioni verdi Covid-19 per entrare in Tribunale.

A loro avviso serve una nota interpretativa della ministra Cartabia, in modo da individuare la data di entrata in vigore dell'obbligo di green pass per i difensori al «1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, se diversa».

La delibera dell'Ordine degli avvocati di Napoli

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Sul tema ha preso una posizione ben precisa l'Ordine degli Avvocati di Napoli: «Il Governo o, in mancanza, il Parlamento elemini la norma incostituzionale che esclude il legittimo impedimento del difensore privo della certificazione verde. I capi degli uffici giudiziari di Napoli, revochino tutti i provvedimenti organizzativi dell'attività sia giudiziaria, sia amministrativa presso le Cancellerie, nella parte in cui sono prescritte limitazioni e restrizioni agli accessi - ed infine, spiega la nota - si adeguino alla previsione generale in base alla quale all'interno degli uffici giudiziari saranno ammessi soltanto coloro i quali sono possessori di Green Pass o siano obbligatoriamente vaccinati e che, quindi, non possono essere considerati veicolo di indiscriminata diffusione di contagio». A fargli eco l'Ordine degli avvocati di Milano, col presidente Vinicio Nardo: «La figura dell'avvocato fa parte della giurisdizione assieme agli inquirenti e ai giudicanti ma è diversa da quella del magistrato che si uniforma allo Stato. Se non c'è un pubblico ministero lo sostituisce un altro, quello che conta è l'ufficio della Procura, mentre quella del difensore è una scelta strettamente personale del cliente. Il rapporto tra un cittadino e il suo avvocato vince su qualsiasi cosa, è un presupposto fondamentale del diritto di difesa. È una diade indissolubile».

La diffida dell'Ali: «Autocertificazione al posto del green pass»

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Un suggerimento per risolvere la tematica arriva dall'Ali (Associazione liberi avvocati), secondo la quale: «Il green pass si può sostituire con l'autocertificazione». L'associazione ha inviato una lettera di diffida, firmata da 40 avvocati, al presidente del Tribunale di Roma e agli altri organi competenti, richiamando il DPR n.445 del 28 dicembre 2000, che all'articolo 47 terzo comma dove si legge «Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà». Dunque una norma che si applicherebbe anche all'utilizzo dell'autocertificazione. A ciò si aggiunga che, sempre nello stesso decreto del Presidente della Repubblica, all'articolo 74 si stabilisce che «costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico».

scarica pdf Green pass Min 13 1 2022

Foto: 123rf.com
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