Lavoro dei disabili: dal 1° gennaio 2022 sale l'importo del contributo esonerativo a carico dei datori e la sanzione per il mancato invio del prospetto

Assunzioni disabili: novità per i datori

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Pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i decreti n. 193 e 194 del 30 settembre 2021 (sotto allegati) con i quali il Ministro Andrea Orlando è intervenuto su due disposizioni specifiche della legge n. 68 del 12 marzo 1999 (sotto allegata), che contiene "Le norme per il diritto del lavoro dei disabili."

I decreti intervengono in particolare sull'art. 5 dedicato alle "Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi" e sull'art. 15 dedicato invece alle sanzioni. Le novità contenute nei due provvedimenti riguardano in particolare il contributo esonerativo e le sanzioni previste per il mancato invio prospetto informativo. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Aumenta il contributo esonerativo

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La legge n. 68/1999 prevede all'art. 5 che "I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato."

Con il decreto n. 193/2021 non si fa altro che adeguare l'importo di detto contributo esonerativo da versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Dagli attuali € 30,64 previsti per ogni unità non assunta, con decorrenza dal primo gennaio 2022 si passerà ad Euro 39, 21, sempre in relazione ad ogni unità non assunta.

Sanzioni più elevate per i datori che non invieranno il prospetto

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Il secondo decreto invece, ossia il n. 194/202, interviene come anticipato sull'art 15 della legge n. 68/1999, aggiornando l'importo della sanzione prevista in conseguenza della violazione dell'art. 9 della legge stessa, che al comma 6 dispone che: "I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1."

Nello specifico con il decreto ministeriale si interviene sulla sanzione prevista nel caso in cui il datore non provveda ad inviare il prospetto menzionato dall'art. 9.

L'importo attuale della sanzione, pari ad euro 635,11, a cui va aggiunta la maggiorazione di euro 30,76 per ogni giorno di ritardo, salirà ad euro 702,43 per il mancato invio del prospetto, a cui andranno aggiunti ulteriori 34,02 euro per ogni giorno di ritardo.

Leggi anche:

- Le categorie protette

- Il diritto del lavoro delle categorie protette

Scarica pdf Legge quadro n. 68/1999
Scarica pdf D.M. 193 del 30.09.2021
Scarica pdf D.M. 194 del 30.09.2021

Foto: 123rf.com
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