L'Inail con la circolare n. 6 dell'11 febbraio 2021 illustra in modo completo il funzionamento dell'assicurazione per gli infortuni delle casalinghe

Circolare Inail assicurazione casalinghe

[Torna su]

Con la circolare n. 6 datata 11 febbraio 2021 (sotto allegata con modulo di domanda) l'Inail fa il punto sull'assicurazione per le casalinghe alla luce del decreto del Ministero del Lavoro e dell'Economia del 13 dicembre 2019, che attua quanto previsto dal comma 534 comma 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che ha modificato la legge n. 493/1999 istitutiva dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, la cui iscrizione, a partire dal primo gennaio 2020 può avvenire solo online.

Soggetti assicurati

[Torna su]

I soggetti che dal primo gennaio 2019 sono obbligati a iscriversi all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico sono coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • esercizio esclusivo (in via abituale e sistematica anche se non continuativa) di attività domestica a titolo gratuito in favore del proprio nucleo familiare (soggetti legati da vincoli matrimoniali, unione civile, parentela, affinità, adozione o vincoli affettivi coabitanti e aventi la stessa dimora).

Importante precisare che:

  • il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona;
  • sono da assicurare anche i cittadini stranieri residenti in Italia;
  • sono coperti dalla tutela assicurativa gli studenti anche se dimorano in un luogo diverso dalla propria residenza e che si prendono cura dell'ambiente in cui abitano;
  • sono da ricomprendere nell'assicurazione i titolari di pensione d'invalidità (senza che rilevi il grado della stessa), i lavoratori in mobilità, quelli che percepiscono indennità di disoccupazione (Naspi e Dis coll), i lavoratori stagionali, temporanei e a tempo determinato limitatamente ai periodi in cui non lavorano e che non beneficiano del versamento di contributi.

Attività coperte dall'assicurazione

[Torna su]

Sono coperte dall'assicurazione le attività di cura delle persone e dell'ambiente domestico, dovendosi intendere per ambito domestico quello dell'immobile di civile abitazione (comprese le pertinenze e le parti comuni del condominio) in cui dimora il nucleo familiare dell'assicurato o il singolo assicurato se il nucleo si compone di una sola persona.

Si considerano avvenuti in ambito domestico anche gli infortuni che si verificano nella casa (anche in affitto) in cui si trascorrono le vacanze, purché sita nel territorio nazionale.

Per immobili di civile abitazione devono intendersi:

  • quelli definiti dall'art 812 c.c.;
  • quelli accatastabili nella categoria A, esclusa la A11 (uffici e studi);
  • le strutture mobili assegnate per finalità abitative in via provvisoria, come roulotte e prefabbricati assegnati dopo terremoti e alluvioni.

Sono coperti dall'assicurazione anche gli infortuni che si verificano all'interno delle roulotte durante le vacanze o all'interno delle costruzioni destinate ad abitazione per una comprovata difficoltà dell'assicurato di disporre di un immobile di civile abitazione.

Cura delle persone

Per cura delle persone deve intendersi quella che comprende l'igiene e la somministrazione dei pasti per se stessi (se connessa all'attività principale tutelata: ad esempio infortunio occorso in doccia dopo la pulizia della casa e necessaria prima della preparazione dei pasti) e per soggetti che per età o difficoltà fisiche non sono in grado di provvedere autonomamente alle loro necessità.

Cura dell'ambiente domestico

Sono coperte dall'assicurazione tutte le attività di riordino, pulizia, igiene dell'ambiente domestico, interventi di piccola manutenzione, cura di soggetti estranei al nucleo (es: nipoti) escluse quelle che esulano dalla cura ordinaria e la cura degli animali domestici (esclusi quelli feroci o esotici).

Infortuni assicurati

[Torna su]

Sono coperti dall'assicurazione gli infortuni che si verificano in ambito domestico se ne deriva un'invalidità permanente minima del 6% (del 27% per quelli occorsi dal 1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2018).

Sono esclusi gli infortuni:

  • che si verificano al di fuori del territorio nazionale;
  • che derivano da causa diversa dal lavoro domestico;
  • causati da calamità naturali, guerra, crolli d'immobili e cedimenti strutturali degli stessi;
  • avvenuti in itinere.

Cosa spetta in caso d'infortunio

[Torna su]

In caso d'infortunio all'assicurato o ai terzi spettano le seguenti prestazioni economiche:

  • se l'invalidità permanente è compresa tra il 6 e il 15% spetta una prestazione una tantum;
  • se invece è pari o superiore al 16% dal 1° gennaio 2019 spetta una rendita diretta;
  • in caso d'infortunio mortale spetta una rendita ai superstiti dal 17 maggio 2006;
  • per l'infortunio mortale a partire dal 17 maggio 2006 spetta un assegno una tantum;
  • dal 1° gennaio 2007 è previsto infine il beneficio Fondo vittime gravi infortuni.

Domanda e istruttoria

[Torna su]

Può presentare domanda per la prestazione economica l'assicurato che sia incorso in un infortunio che gli ha causato:

  • un'inabilità compresa tra il 6 e il 100% dal 1° gennaio 2019;
  • un'inabilità non inferiore al 27% tra il 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2018.

La domanda va presentata (utilizzando la specifica modulistica Inail: allegati 3 e 4) entro 90 giorni dal quello in cui il medico certifica la stabilizzazione dei postumi. La prestazione però viene concessa solo previa valutazione medico legale o solo se il titolare della rendita all'atto della costituzione della stessa o in sede di opposizione o citazione, presenta specifica domanda.

Valutazione del danno e liquidazione

[Torna su]

Le prestazioni sono subordinate a una preventiva valutazione medico legale e ai fini della valutazione dei postumi vengono prese in considerazione le inabilità preesistenti che derivano da fatti lavorativi e/o extra lavorativi.

La liquidazione del danno viene effettuata entro 120 giorni dal ricevimento della domanda.

Ricorso dell'assicurato

[Torna su]

Nel caso in cui la domanda dell'assicurato venga rigettata, può ricorrere al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento di rigetto. Il ricorso può essere presentato via pec, tramite a/r o direttamente allo sportello della sede competente. La sede Inail che ha adottato il provvedimento trasmette il ricorso alla Direzione Centrale.

Se il Comitato rigetta il ricorso o non si pronuncia entro 120 giorni dalla sua presentazione l'assicurato può rivolgersi all'Autorità giudiziaria, la cui azione si prescrive nel termine di 3 anni dall'infortunio con postumi permanenti indennizzabili.

Scarica pdf Circolare Inail n. 6 dell'11 febbraio 2021
Scarica pdf All. 1 Circolare Inail 6-2021
Scarica pdf All. 2 Circolare Inail 6-2021 - Mod 500 Rendita a superstiti
Scarica pdf All. 3 Circolare Inail 6-2021 - Mod 500 assicurato
Scarica pdf All. 4 Circolare Inail 6-2021 - Mod. 500- Medico

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: