Dal primo gennaio 2020 la polizza casalinghe può essere gestita solo in via telematica, con tre servizi obbligatori (domanda iscrizione; istanza di rinnovo; richiesta di cancellazione)

di Gabriella Lax - Dal primo gennaio scorso la polizza casalinghe potrà essere gestita solo online, invia telematica, con tre servizi obbligatori (domanda iscrizione; istanza di rinnovo; richiesta di cancellazione). A darne notizia è la circolare Inail n. 37 del 30 dicembre 2019 (in allegato).

Polizza casalinghe: la circolare Inail

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L'oggetto della circolare è appunto "Assicurazione contro gli infortuni domestici. Obbligo di iscrizione con modalità esclusivamente telematiche dal 1° gennaio 2020. Servizi online per la prima iscrizione e per l'iscrizione annuale dei soggetti esonerati dal versamento del premio". Tra le novità la tolleranza di dieci giorni, inoltre, per il pagamento del premio, salito a 24 euro dall'anno scorso. I dieci giorni decorrono dalla maturazione dei requisiti. In particolare, la digitalizzazione dei servizi punta a facilitare l'accesso ai sistemi e l'attivazione dell'assicurazione.

L'obbligo di iscrizione

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Dal 1° gennaio 2020 è in vigore l'obbligo di prima iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni domestici, di iscrizione annuale per i soggetti esonerati dal pagamento del premio e di cancellazione esclusivamente con modalità telematiche.
I tre servizi online obbligatori da tale data sono: la "domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento" per i soggetti che devono richiedere la prima iscrizione; la "domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva" per i soggetti che hanno diritto all'esonero del versamento del premio; "Invia la richiesta di cancellazione dall'assicurazione" per la comunicazione di cancellazione dall'assicurazione. La circolare fornisce chiarimenti sui servizi telematici realizzati, descrivendoli e precisando che gli stessi sono riservati ai soli utenti con credenziali dispositive (dell'Inail, dell'Inps, della Carta nazionale dei servizi o di Spid).

Polizza infortuni domestici

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È stata la legge 493 del 1999, la prima in Europa, ad introdurre la polizza assicurativa contro gli infortuni domestici per salvaguardare chiunque, donna o uomo, si occupi in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori in casa.

Le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) comprendono: l'innalzamento da 65 anni a 67 anni dell'età per usufruire della tutela; l'abbassamento dal 27% al 16% del grado di inabilità permanente necessario a ottenere la rendita; l'introduzione di una prestazione una tantum, pari a 300 euro, quando l'inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15%.

Viene inoltre riconosciuto l'assegno mensile per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita per infortunio domestico in condizioni particolarmente gravi, mentre l'assegno una tantum ai superstiti in caso di infortunio mortale è stato elevato a 10mila euro.

Caratteristiche del lavoro domestico

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Per lavoro svolto in ambito domestico si intende l'insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico. In particolare, per ambito domestico si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali.

Il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorché l'assicurato non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. L'assicurazione è obbligatoria: sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico (articolo 7, comma 3).

Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti tenuti a iscriversi all'assicurazione è fissato in euro 24 annui, esenti da oneri fiscali (articolo 8, comma 1) e non è frazionabile.

Modalità d'iscrizione

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I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi sono tenuti all'iscrizione e al pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione alla data di maturazione degli stessi. La copertura assicurativa opera dal giorno successivo al pagamento del premio. L'iscrizione all'assicurazione si effettua mediante presentazione all'Inail di domanda contenente i dati anagrafici del richiedente e attestante, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, la sussistenza dei requisiti assicurativi di cui al medesimo articolo 2 e la relativa data di decorrenza. Le attestazioni sono sottoposte ai controlli previsti dall'articolo 71 del medesimo decreto (comma 3).

La domanda di iscrizione deve essere presentata almeno due giorni prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di versamento del premio (comma 4).

In sede di prima iscrizione, il pagamento del premio è considerato nei termini se effettuato entro 10 giorni dalla maturazione dei requisiti assicurativi (comma 5, primo periodo).

Nello specifico, il servizio "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento" costituisce la modalità esclusiva con cui i soggetti in possesso dei requisiti assicurativi devono richiedere la prima iscrizione e ottenere l'avviso di pagamento PA per effettuare il versamento del premio e assicurarsi contro gli infortuni domestici.

Il servizio Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva è rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti assicurativi e dei requisiti reddituali personali e del nucleo familiare che danno diritto all'esonero dal versamento del premio e deve essere utilizzato dagli utenti sia per effettuare la prima iscrizione all'assicurazione, sia per rinnovare l'assicurazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Requisiti assicurativi per il servizio online

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In relazione ai requisiti assicurativi, il servizio online richiede all'utente di dichiarare: di svolgere in ambito domestico l'insieme delle attività finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico; di svolgere le suddette attività a titolo gratuito; di svolgere le suddette attività in via esclusiva e abituale; di non svolgere altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie 
di previdenza sociale.

Leggi Casalinghe: diritti e tutele del lavoro familiare

Scarica pdf circolare Inail n. 37/2019

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