I Mav, con scadenza febbraio, aprile, giugno e settembre 2021 per ora non possono essere prodotti dal sito

Riscossioni rinviate

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È stato il Consiglio d'amministrazione di Cassa Forense, nella seduta dello scorso 26 gennaio, a sospendere la riscossione dei contributi minimi 2021 (soggettivo e di maternità), in attesa dei provvedimenti ministeriali coi quali si provvederà ad attuare le previsioni della legge di bilancio.

Cassa forense, niente Mav per ora

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Conseguenza della sospensione è che «i relativi Mav, con scadenza febbraio, aprile, giugno e settembre 2021, per il momento, non possono essere prodotti dal sito della Cassa». Ad una successiva comunicazione verranno demandate le istruzioni agli iscritti, in linea con Decreti Ministeriali in via di emanazione.

La manovra 2021 ha previsto per questa operazione una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro. il titolare del dicastero dell'Economia Gualtieri, ascoltato il 20 gennaio scorso in Commissione Bilancio della Camera, in merito alla nuova richiesta di scostamento di bilancio per 32mld, ha spiegato che per il fondo ci sarà un rifinanziamento per 1,5 mld.

A chi è indirizzata l'agevolazione

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L'agevolazione è indirizzata ai professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

All'articolo 1, co. 20, la legge di bilancio afferma che per «ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo

30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».


Foto: 123rf.com
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