Emanato nei giorni scorsi il decreto del MISE che contiene in allegato il modello elettronico per il contratto base RC auto

Modello elettronico contratto base RCA

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Il Ministero per lo Sviluppo economico con il decreto del 4 gennaio 2021 (sotto allegato), che entra in vigore il 30 aprile 2021, attua l'art. 22 comma 6 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, in quanto ha predisposto il modello elettronico (sotto allegato) del contratto base RCA , che costituisce "lo standard informativo comune su cui si basa l'offerta fornita mediante i siti internet delle imprese, nonché mediante il servizio Nuovo Preventivatore Pubblico."

Detto comma 6 dell'art. 22 stabilisce infatti, in particolare, che il prezzo dell'offerta del contratto base (e delle ulteriori clausole e garanzia) che ciascuna compagnia assicurativa deve formulare obbligatoriamente ai consumatori anche tramite il proprio sito internet, eventualmente anche

mediante link ad altre società dello stesso gruppo "deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate."

Il modello elettronico pertanto, come si intuisce dalla norma, rappresenta lo standard informativo che le compagnie assicurative devono utilizzare per fornire al consumatore, in totale trasparenza, tutte le informazioni relative al contratto base, in base alle quali formulare l'offerta sui propri siti internet.

Perché un contratto base?

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Le ragioni per le quali si è deciso di mettere a disposizione dei consumatori un modello elettronico base è spiegato sempre dall'art. 22 del dl n. 179/2012 intitolato "Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo."

Come spiega infatti il comma 4 "Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore (…) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni

rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, e' definito il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base»."

Gli obiettivi quindi sono molto chiari: da una parte si vuole tutelare il consumatore nell'ambito del mercato assicurativo, dall'altra si mira a garantire la concorrenza sul mercato tra le varie compagnie assicurative.

Condizioni del contratto base

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Prima di esaminare il modello elettronico è necessario chiarire cosa prevede nello specifico il contratto base, avvalendoci dell'aiuto del decreto del Mise dell'11 marzo 2020 (sotto allegato), entrato in vigore il 2 luglio scorso.

L'art. 2 di questo decreto infatti nell'allegato A (sotto allegato) individua e definisce le condizioni del contratto base di assicurazione obbligatoria della RCA che deriva dalla circolazione dei veicoli, limitatamente quelli a motore, come le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei consumatori.

Attenzione, la previsione del contratto base non vincola le compagnie per quanto riguarda la determinazione del prezzo, ma solo per le condizioni contrattuali. L'art 3 del decreto n. 54/2020 chiarisce infatti che "ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del contratto base e delle condizioni aggiuntive."

Condizioni aggiuntive al contratto base,che sono rappresentate dalle clausole limitative e di ampliamento della copertura assicurativa r.c. auto che incidono ovviamente sulla diminuzione o sull'aumento del costo del premio assicurativo e da tutte lealtre clausole di riduzione o di aumento del premio.

Condizioni base

Il contenuto del contratto base, come anticipato, è indicato dall'allegato A del decreto 54/2020 che elenca le seguenti condizioni:

  • Oggetto del contratto base r.c auto relativamente all'assicurazione obbligatoria di cui all'art 122 del Codice delle Assicurazioni;
  • Esclusioni e rivalse in cui la compagnia deve indicare in quali casi la copertura non è operante e in cui può pertanto esercitare la rivalsa;
  • Dichiarazioni inesatte e reticenze del contraente che incidono sulla valutazione del rischio e che possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo;
  • Aggravamento di rischio che, se non comunicati dal contraente, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo;
  • Estensione territoriale della copertura assicurativa
  • Decorrenza e durata del contratto ossia dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento del premio e validità di un anno, salvo diversa pattuizione;
  • Pagamento del premio all'atto della stipulazione in unica soluzione;
  • Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio che possono condurre alla risoluzione del contratto, alla sua sostituzione, alla cessione all'acquirente;
  • Attestazione dello stato di rischio che l'impresa rilascia annualmente al momento del rinnovo;
  • Denuncia di sinistro sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice delle Assicurazioni;
  • Gestione delle vertenze giudiziale stragiudiziale;
  • Oneri a carico del contraente
  • Rinvio alle norme di legge
  • Bonus Malus/Sconto sul premio in assenza di sinistro (da compilarsi a cura dell'impresa)

Condizioni aggiuntive

Rappresentano invece clausole aggiuntive, che incidono sul costo del premio le seguenti:

  • Clausola che limita la copertura alla guida esclusiva del veicolo da parte del contraente;
  • Limitazione della copertura a conducenti esperti;
  • Aumento dei Massimali minimi di legge;
  • Limitazione delle esclusioni e rivalse;
  • Copertura estesa ai danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato;
  • Riduzione premio in caso d'installazione di sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo;
  • Ispezione preventiva del veicolo ai fini della determinazione del premio;
  • Pagamento del premio in rate in deroga a quello che lo contempla in un'unica soluzione;
  • Sospensione della copertura assicurativa.

Scarica pdf Decreto MISE Assicurazioni 04.01.2021
Scarica pdf Modello elettronico
Scarica pdf Decreto MISE n. 54-2020
Scarica pdf Allegato A - Decreto Mise n. 54-2020

Foto: 123rf.com
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