Avvocati: deposito via pec di tutti

Decreto Ristori al Senato: le misure in materia di giustizia

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Il Decreto Ristori è stato approvato dall'Aula del Senato (con 154 sì e 122 no), nel testo unificato all'interno del quale sono confluiti anche i provvedimenti bis, ter e quater adottati dal Governo al fine di introdurre ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La "deadline" per la definitiva conversione in legge è sempre più vicina, essendo fissata al prossimo 27 dicembre e infatti il testo (in cui sono confluiti diversi emendamenti delle commissioni riunite) arriva blindato alla Camera.

Molte le novità inerenti il settore giustizia e il deposito degli atti processuali, vediamole.

Processo penale: deposito atti via PEC

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"Fino al 31 gennaio 2021 il deposito di tutti gli atti giudiziari nella fase del processo penale, al di fuori di quelli relativi alla chiusura delle indagini preliminari, è consentito mediante indirizzo Pec inserito nel registro generale degli indirizzi Pec". Lo rende noto via Facebook la senatrice M5S Felicia Gaudiano, anticipando l'approvazione dell'emendamento a sua firma il quale mira a disciplinare "il deposito degli atti con una norma di legge, stabilendo una procedura chiara ed efficace" eliminando in tal modo i dubbi interpretativi che sono sorti e che potrebbero ancora porsi nel lavoro degli avvocati penalisti.

In sostanza, l'emendamento proposto dalle Commissione riunite consente il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata, ovvero mediante l'invio dall'indirizzo PEC inserito nel suddetto Registro

Sono, inoltre, previste specifiche modalità di attestazione del deposito a cura della cancelleria per i depositi a mezzo PEC. Secondo quanto proposto dalle Commissioni riunite, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvederà ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico, nonché ad inserire nel predetto fascicolo una copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione: della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio; dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

Deposito atti e documento chiusura indagini preliminari

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Sempre entro il 31 gennaio, si rammenta che, per quanto riguarda le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415- bis c.p.p.) lo stesso avverrà esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del DGSIA e con le modalità stabilite in tale provvedimento, anche in deroga alle previsioni del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Tale deposito si concretizza al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali.

Deposito telematico atti impugnazione

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Sempre in relazione al procedimento penale, le Commissioni riunite, hanno inoltre approvato un emendamento con il quale viene disciplinato il deposito telematico degli atti di impugnazione.


Si prevede che, qualora il deposito abbia ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico:

- dovrà essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità individuate con provvedimento del DGSIA;

- debba contenere la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale

Per quanto riguarda la trasmissione dell'impugnazione, la stessa andrebbe effettuata tramite PEC dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche indicate nel provvedimento suddetto. È prevista la deroga esplicita a quanto previsto dall'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale. Il provvedimento prevede anche i casi di inammissibilità.

Per quanto riguarda la proposizione dei motivi nuovi e le memorie, la disciplina emendata prevede che la stessa debba avvenire nei termini previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità indicate in precedenza, con atto in formato elettronico trasmesso tramite PEC dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione.

Ambito di applicazione

Quanto all'ambito di applicazione delle disposizioni relative alla sottoscrizione, trasmissione (6-ter) e proposizione di nuovi motivi e memorie degli atti di impugnazione, specificando che le stesse si applicano:

- a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati;

- in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli artt. 410 (opposizione alla richiesta di archiviazione), 461 (opposizione al decreto di condanna) e 667, comma 4, (opposizione all'ordinanza emessa in caso di dubbio sull'identità fisica della persona detenuta) c.p.p. e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario (26 luglio 1974, n. 354).

Udienza cartolare presso la Cassazione civile

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Per quanto riguarda i procedimenti civili, con gli emendamenti approvati, le Commissioni propongono di disciplinare l'udienza cartolare presso la Cassazione civile sulla falsariga dell'analoga disciplina per le udienze penali. Sull'attuale inapplicabilità dell'udienza cartolare ai procedimenti civili in Cassazione si è espresso l'Ufficio del massimario e del ruolo della Suprema Corte, nella relazione n. 85 del 2 novembre 2020.

La disposizione proposta dalle Commissioni riunite riguarda, nel dettaglio, la decisione dei ricorsi proposti per la trattazione in pubblica udienza ai sensi degli artt. 374 (pronuncia delle Sezioni Unite), 375, ultimo comma (pronuncia della sezione semplice in camera di consiglio) e 379 (discussione) del codice di procedura civile e ne prevede la trattazione in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che la discussione orale sia espressamente richiesta da una delle parti o dal procuratore.

Tale richiesta andrà formulata per iscritto almeno 25 giorni prima dell'udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. La deliberazione collegiale in camera di consiglio potrà poi essere assunta mediante collegamenti da remoto.

Sarebbero esclusi dall'applicazione delle suddette previsioni i procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, nonché i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro 10 giorni dall'entrata in vigore stessa.

Formula esecutiva sotto forma di documento informatico

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Le Commissioni riunite hanno anche proposto, con un apposito emendamento, che sia consentito al cancelliere il rilascio in forma di documento informatico della formula esecutiva dei titoli giudiziali, previa istanza da depositarsi sempre in modalità telematica.

Si fa riferimento alla formula esecutiva che, ai sensi dell'art. 475 c.p.c. deve accompagnare le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, affinché gli stessi possano valere come titolo per l'esecuzione forzata.

La disposizione proposta dalle Commissioni precisa che:

- la copia esecutiva consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula;

- il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere, e sostituisce anche il sigillo della cancelleria (previsto dall'art. 153 disp. att. c.p.c.);

- il difensore (o il dipendente di cui si avvale la PA) possa estrarre dal fascicolo informatico il duplicato, la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Tale copia, munita dell'attestazione di conformità (ex art. 16-undecies del D.L. n. 179/201288), equivale all'originale.

Firma digitale verbali di giuramento perizie

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Le Commissioni riunite hanno altresì proposto di consentire la firma digitale dei verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti da parte del perito e del traduttore e, conseguentemente, l'inoltro attraverso la posta elettronica certificata.

L'ufficio che riceve tali atti provvederà alle verifiche opportune e restituirà poi, sempre a mezzo PEC, il verbale firmato dal cancelliere.

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