Nuovi schemi UIF dei comportamenti anomali sintomatici di illeciti fiscali per intermediari finanziari e liberi professionisti obbligati ad eseguire le SOS

Nuovi schemi di comportamenti anomali

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La UIF (Unità di Informazione Finanziaria) con una comunicazione del 10 novembre rende nota la pubblicazione degli "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera B), del Dlgs n. 231/2007".

Gli schemi di anomalia descritti dal provvedimento della UIF contraddistinti dalle prime 4 lettere dell'alfabeto fanno riferimento ai seguenti illeciti fiscali:

A. utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti;
B. frodi sull'IVA intracomunitaria;
C. frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale;
D. cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

La realizzazione di questi schemi è il frutto della collaborazione tra l'UIF, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, che grazie alle segnalazioni del settore privato, sono riusciti ad individuare il profilo oggettivo comportamentale tipico di chi commette ogni singolo illecito fiscale e l'aspetto soggettivo. Ogni schema infatti analizza prima di tutto l'illecito fiscale e poi elenca i soggetti "tipici" che lo commettono e le "condotte tipiche" con cui lo realizzano.

Tra i destinatari anche gli avvocati

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Gli schemi elaborati dall'Uif si rivolgono a tutti i soggetti elencati nell'art. 3 del Dlgs n. 231/2007, ossia gli intermediari bancari e finanziari e gli altri operatori finanziari in cui rientrano i notai, i commercialisti, gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, i revisori legali e le società di revisione, i notai e gli avvocati "quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione" delle seguenti operazioni:

  • trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
  • gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  • apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
  • organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
  • costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

L'UIF chiarisce però che lo schema D), che fa riferimento alle condotte anomale che caratterizzano la cessione illecita di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi "si riferisce prevalentemente all'attività dei professionisti."

Obiettivo: agevolare le SOS

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L'obiettivo dei nuovi schemi è come al solito agevolare i destinatari della normativa antiriciclaggio ad adempiere correttamente all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche se "non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti gli elementi descritti nello schema operativo; dall'altro, la mera ricorrenza di un singolo elemento non è di per sé motivo sufficiente per procedere alla segnalazione." Occorre infatti che le informazioni siano anche collegate tra loro da un punto di vista logico e temporale, mirate alla commissione di un illecito fiscale.

Naturalmente, conclude la UIF, le indicazioni operative contenute negli schemi devono essere portate a conoscenza anche del personale e dei collaboratori dei soggetti obbligati ad effettuare le segnalazioni di operazioni sospette.

Leggi anche Avvocati e antiriciclaggio

Scarica pdf Schemi UIF comportamenti anomali art. 6. co. 7 lett. b) Dlgs n. 231-2007

Foto: 123rf.com
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