Al vaglio della Commissione Giustizia al Senato il d.d.l. che mira a riformare l'esame da avvocato: una prova scritta consistente in un test a risposta multipla e niente orale

Riforma esame per l'esercizio della professione forense

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Esame da avvocato con una sola prova scritta consistente in un test composto da quesiti a risposta multipla estrapolati da una banca dati resa pubblica e con correzione rapida attraverso correttore ottico. Niente prova orale.

È questa l'ipotesi prevista dal D.D.L. n. 1906 (sotto allegato) d'iniziativa della senatrice Alessandrina Lonardo (gruppo Misto) recante "Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense e all'esercizio della professione". Il testo risulta attualmente assegnato alla Commissione giustizia, in sede redigente.


La relazione introduttiva al disegno di legge evidenzia come "in molti paesi, per esempio in Spagna e negli Stati Uniti, è previsto l'accesso alla professione forense con modalità più rapide e oggettive, diversamente da quel che accade in Italia, dove le modalità d'esame discendono ancora da un regio decreto del 1933 (il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36)".


Situazione questa che viene ritenuta determinare una "grave iniquità e discriminazione nei confronti dei giovani aspiranti avvocati italiani, che nel nostro Paese accedono alla professione in età ben più avanzata rispetto agli altri colleghi europei ed extra-comunitari". Da qui la necessità di "una riforma dell'esame di Stato" ritenuta "assolutamente urgente".


La relazione di accompagnamento sottolinea anche come "non ci sia la volontà di applicare la legge n. 247 del 2012, con la quale già all'epoca si voleva attualizzare l'esame di Stato in oggetto, giacché anche nel 2019 c'è stato un ulteriore rinvio della riforma sino al 2022".

Tirocinio

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Il d.d.l. si occupa anche di stabilire i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio. Nel dettaglio, questo andrebbe svolto in forma continuativa per diciotto mesi e potrebbe essere iniziato anche durante l'ultimo anno di iscrizione alla facoltà di giurisprudenza, purché in regola con gli esami.


Ancora, si legge nel testo, la sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporterebbe la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata, previa verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti.

L'esame da avvocato

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Le più rilevanti modifiche promosse dalla riforma in oggetto, come accennato, sono quelle che riguardano la disciplina della prova scritta. Quest'ultima mirerebbe a valutare, si legge nel testo:

a) le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, con particolare riguardo all'applicazione del diritto, nonché la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea;

b) le capacità del candidato nell'applicare le conoscenze acquisite durante la pratica forense e nel risolvere questioni di deontologia professionale.

Obiettivo che il d.d.l. persegue introducendo una prova scritta consistente in un test da 90 quesiti a risposta multipla, da svolgersi in un'unica giornata con correzione rapida attraverso correttore ottico. Ogni domanda avrà cinque possibili risposte, di cui una sola esatta.

In particolare, le domande sarebbero estrapolate da una banca dati da 5.000 quesiti giuridico-deontologici predisposti dalla Commissione (di cui sarebbe assicurata la pubblicità almeno 60 giorni prima della data fissata). La durata della prova sarebbe di 180 minuti e, per quanto riguarda la valutazione delle prove, verrebbe attribuito un punto per ogni risposta esatta, 0 per ogni risposta non data e una decurtazione di 0,25 in caso di risposta errata.

Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra loro, né con estranei, né potranno consultare testi, pena l'esclusione dall'esame. Vietata l'introduzione nell'aula di esame di telefoni portatili e di altri strumenti di comunicazione. Le prove dovrebbero, inoltre, iniziare in tutte le sedi alla stessa ora. La prova si intenderà superata qualora il candidato consegua almeno 60 punti. Si avrebbero, inoltre, due sessioni d'esame ogni anno e nessuna prova orale.

Esami avvocato ed emergenza COVID-19

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L'art. 2 del d.d.l., invece, reca disposizioni transitorie e finali volte a risolvere la problematica dell'ingorgo che, a causa della pandemia, si sta creando relativamente alla correzione degli elaborati 2019 e alla prosecuzione degli esami orali 2018, oltre che alla materiale impossibilità di svolgere l'esame 2020 con le attuali procedure.

Nel dettaglio, per coloro che devono ancora sostenere gli orali 2018 verrebbe garantita la prosecuzione della fase orale, per via telematica, disciplinata dalla previgente normativa, mentre coloro che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 sarebbero ammessi de plano alla fase orale, in via telematica, disciplinata dalla previgente normativa.

Specializzazioni

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Il provvedimento, infine, si sofferma anche sul conseguimento del titolo da specialista, conseguibile all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali che sarebbero organizzati presso le facoltà di giurisprudenza convenzionate con il CNF e con i consigli degli ordini territoriali.

Il conseguimento del titolo per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione, invece, verrebbe riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno sette anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

Scarica pdf D.D.L. Modifica Legge 247/2012

Foto: 123rf.com
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