Quando il medico fiscale si presenta a casa del lavoratore in malattia e non riceve risposta al campanello, il dipendente può essere considerato automaticamente assente ingiustificato? La questione è meno scontata di quanto possa sembrare.
Con la sentenza n. 1037 del 14 settembre 2026, il Tribunale di Avellino affronta il problema, soffermandosi sul valore del verbale redatto dal medico e sulla possibilità per il lavoratore di dimostrare di trovarsi effettivamente nella propria abitazione.
Il caso sottoposto al Tribunale di Avellino
La vicenda riguarda un collaboratore scolastico dipendente del Ministero dell'Istruzione, che nel novembre 2023 si era assentato dal lavoro per una sindrome influenzale. Dopo aver trasmesso il certificato medico, aveva indicato la propria abitazione come indirizzo di reperibilità per le visite fiscali.
Durante il periodo di malattia, però, il controllo domiciliare richiesto dall'amministrazione non era andato a buon fine. Nel verbale del medico fiscale compariva, infatti, la dicitura “sconosciuto/irreperibile”.
Sulla base di questo esito, il dirigente scolastico aveva avviato un procedimento disciplinare e contestato al dipendente l'assenza ingiustificata dal servizio per i giorni interessati.
Il lavoratore si era difeso sostenendo di non essersi mai allontanato da casa durante il controllo. A suo avviso, l'errore era nato da un problema di navigazione: inserendo la via sul GPS, il sistema segnalava un punto distante circa 500 metri dal portone effettivo.
Per questo motivo si era rivolto al Tribunale di Avellino, chiedendo l'annullamento della sanzione, il ripristino dei giorni di assenza e la restituzione dei 209,40 euro trattenuti dallo stipendio.
Il Ministero, costituitosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto del ricorso. Secondo l'amministrazione, infatti, il lavoratore non aveva dimostrato di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per consentire al medico fiscale di individuare e raggiungere la propria abitazione.
Visite fiscali INPS: obbligo di reperibilità e dovere di collaborazione del lavoratore
Le visite fiscali INPS sono controlli medici finalizzati a verificare lo stato di malattia del lavoratore e la sua temporanea incapacità a svolgere l'attività lavorativa. Possono essere disposte d'ufficio dall'INPS oppure richieste dal datore di lavoro e riguardano i dipendenti del settore pubblico e privato.
Durante il periodo di malattia, il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità, fissate dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, tutti i giorni, compresi sabato, domenica e festivi.
La sentenza del Tribunale di Avellino n. 1037 del 14 settembre 2026 offre un chiarimento sul contenuto di quest'obbligo.
Secondo il tribunale di merito, la reperibilità non si identifica con la mera presenza fisica del lavoratore presso il domicilio indicato per il controllo, ma presuppone anche una condotta collaborativa, improntata alla comune diligenza e diretta a consentire l'effettivo accesso del medico fiscale. Come precisato nella pronuncia, il dipendente ha "l'onere di porre in essere ogni misura dettata dalla comune diligenza atta a consentire il suo reperimento, quale manifestazione di disponibilità al controllo".
Ne deriva che il lavoratore è tenuto ad adottare le misure concretamente esigibili per agevolare il controllo domiciliare, verificando, ad esempio, la correttezza dell'indirizzo comunicato, la presenza del proprio nominativo sul citofono e il funzionamento del campanello. In caso di contestazione, inoltre, grava sul dipendente l'onere di dimostrare di aver osservato tali obblighi di diligenza. La mancata reperibilità, ove ingiustificata, può determinare le conseguenze previste dalla legge sul trattamento economico di malattia e, ricorrendone i presupposti, sul piano disciplinare.
Il verbale del medico fiscale e la sua efficacia probatoria
Il verbale redatto dal medico fiscale durante il controllo domiciliare è un atto pubblico. Il medico, infatti, agisce in qualità di pubblico ufficiale e il documento che redige ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2700 del Codice civile.
Questa norma attribuisce al documento la cosiddetta fede privilegiata, stabilendo che esso fa piena prova — fino a querela di falso, ossia la procedura legale per contestare l'autenticità di un atto pubblico — della sua provenienza e di tutto ciò che il medico dichiara di aver compiuto o visto di persona.
Tale valore legale rafforzato, tuttavia, non si estende a ogni singola riga del controllo. Riguarda le azioni e le percezioni dirette del professionista, ma non le sue opinioni o le deduzioni che ne ricava. Se, ad esempio, il medico annota di aver citofonato senza ricevere risposta, la certificazione dimostra solo che il tentativo di contatto è fallito. Non garantisce affatto che il dipendente non fosse in casa.
Su siffatto aspetto si è pronunciato il Tribunale di Avellino, precisando che la fede privilegiata non copre gli apprezzamenti personali o i possibili errori di percezione del medico. Per smontare questi aspetti bastano normali prove contrarie, come ha fatto il collaboratore scolastico dimostrando la propria presenza in casa con riscontri concreti e ottenendo l'annullamento della sanzione.
Come può il lavoratore contestare la mancata reperibilità?
Per contestare l'esito negativo della visita fiscale, il lavoratore può avvalersi di diversi elementi di prova, utili a dimostrare che si trovava effettivamente in casa o a chiarire le ragioni del mancato reperimento
Si pensi, ad esempio, alle testimonianze di persone che lo hanno visto in casa nell'orario del controllo, alla documentazione di una visita domiciliare effettuata dal medico curante nello stesso momento oppure ai verbali di precedenti visite fiscali concluse regolarmente presso il medesimo indirizzo. Anche fotografie, documenti e indicazioni stradali possono contribuire a dimostrare eventuali difficoltà nell'individuazione dell'abitazione.
La valutazione deve però tenere conto anche degli obblighi di diligenza del lavoratore, già richiamati.
Non è sufficiente dimostrare di essere rimasti in casa: occorre anche aver adottato le misure ragionevolmente necessarie per consentire al medico fiscale di raggiungere il domicilio. La correttezza dell'indirizzo comunicato, la visibilità del nominativo sul citofono e il funzionamento del campanello sono, quindi, circostanze che possono assumere rilievo nella valutazione del caso.
Un'attenzione particolare è richiesta anche quando il lavoratore cambia domicilio durante la malattia. Il nuovo indirizzo di reperibilità deve essere comunicato secondo le modalità previste. Per i dipendenti pubblici, la variazione deve essere comunicata alla propria amministrazione, che provvede a trasmetterla all'INPS.
