In caso di infortuni sul lavoro del dipendente non sono previste le visite fiscali INPS. Spetta all'INAIL accertare e certificare tale eventi

di Annamaria Villafrate - In caso di infortunio o malattia professionale può arrivare il medico fiscale? E' una domanda che in molti si pongono. Bene, anticipiamo che in tali casi non spetta all'Inps effettuare le visite fiscali nelle fasce orarie di reperibilità. Si tratta infatti di eventi di competenza dell'INAIL, che non dispone visite presso il domicilio del lavoratore. La legge non prevede che l'INAIL effettui visite a domicilio. Secondo le proprie metodologie è infatti solita convocare il lavoratore presso la sede territorialmente competente per accertare l'effettività dell'infortunio e della malattia professionale. A queste conclusioni si giunge leggendo il testo del decreto n. 206/2017, la nota 8 febbraio 2018 della presidenza del Consiglio e il messaggio INPS n. 3265/2017 (disponibili sotto allegati).

Indice:

Infortunio: no alle visite domiciliari INPS

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Il messaggio INPS n. 3265/2017 fornisce le istruzioni amministrative e operative sul "Decreto legislativo

n. 75 del 27 maggio 2017 recante disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali." Al punto 7 di tale messaggio, dedicato alle visite mediche di controllo in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, l'Istituto precisa che, nonostante "l'attribuzione esclusiva all'INPS della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori" non è legittimato ad effettuare accertamenti medico legali domiciliari, su richiesta dei datori di lavoro, in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale del dipendente. Questo perché, nel rispetto dell'art. 12, legge 67/1988 non può interferire nelle competenze esclusive dell'INAIL per tali eventi. Non possono pertanto essere disposte visite domiciliari per procedere all'istruttoria necessaria al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro/malattia professionale a meno che non intervengano diverse interpretazioni da parte dei ministri competenti.

Qualora la necessità di procedere a un'istruttoria per il riconoscimento di un infortunio sul lavoro/malattia professionale emergesse durante una visita domiciliare del medico di controllo, quest'ultimo deve comunque limitarsi a verbalizzare tale circostanza, senza sottoporre il dipendente a visita.

Infortunio sul lavoro: nessuna fascia oraria di reperibilità

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Le precisazioni del messaggio INPS sono state ribadite dalla nota datata 8.02.2018 della Presidenza del Consiglio, in occasione di una richiesta di chiarimenti "in ordine alle cause di esclusione, per i dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità previste per le visite fiscali dal D.M. 17 ottobre 2017, n. 206. In particolare chiede indicazioni in merito alla eliminazione, tra le predette cause, dell'infortuni sul lavoro."

Nella nota la Presidenza precisa che il DM 206/2017 regola le modalità di svolgimento delle visite fiscali di competenza dell'INPS. In caso di infortuni sul lavoro, occorre fare riferimento all'art 12 della legge 67/1988 che attribuisce all'INAIL la competenza in materia di accertamenti, certificazioni e ogni altra attestazione medico legale sui lavoratori infortunati.

INAIL: no alle visite a domicilio

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Insomma, l'INAL non effettua visite a domicilio, pertanto non esistono fasce orarie di reperibilità che il lavoratore deve rispettare. Nel momento in cui un lavoratore subisce in infortunio l'INAIL è solita convocarlo presso la sede territorialmente competente per procedere ai necessari accertamenti sanitari. Il lavoratore è tenuto a presentarsi e non può rifiutare le cure del medico, se non in presenza di un giustificato motivo.

Messaggio INPS n. 3265 del 09-08-2017
Nota n. 246 8-febbraio-2018 P.d.C

Foto: 123rf.com
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