Quante volte capita che un genitore versi una somma sul conto della figlia per aiutarla con l'acquisto dell'auto, oppure che una zia contribuisca con un bonifico alle spese di nozze del nipote? Sono tutti gesti d’affetto, compiuti con l’intento di aiutare i propri cari, magari in difficoltà o semplicemente per supportarli in una fase delicata della loro vita. Quasi nessuno però pensa ai possibili risvolti civilistici e fiscali di tali azioni.
La prudenza è d'obbligo. Bisogna essere consapevoli dei rischi insiti in tali genere di operazioni.
Lo spunto per questa riflessione nasce da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 15315 del 20 maggio 2026, la quale ha stabilito che un trasferimento di denaro (o titoli) tramite bonifico o bancogiro da un genitore a un figlio può essere tassato dall'Agenzia delle Entrate come liberalità indiretta, con l'aliquota dell'8%.
Analizziamo più nel dettaglio.
Un regalo in denaro non è reddito soggetto a tassazione
Va subito precisato che chi riceve denaro in regalo da un familiare o da un amico non deve indicarlo nella dichiarazione dei redditi. La somma, infatti, non costituisce la controprestazione di un lavoro o di un’impresa. Manca lo scambio tra prestazione e compenso, e senza di esso non si forma alcun reddito imponibile. Quindi, in ogni caso, non rileva ai fini IRPEF.
Il bonifico è una donazione? Dipende dall’importo
Come regola, ogni donazione richiede l’atto pubblico davanti al notaio, pena la nullità (art. 782 cod. civ.). E' pero previsto che per i beni mobili di modico valore basta la tradizione, ossia l’atto materiale di consegna di un bene, con il quale se ne trasferisce il possesso (art. 783 cod. civ.).
La legge non indica una cifra e la "modicità" si misura anche in base al patrimonio di chi dona (art. 783, co. 2). Pertanto, lo stesso importo può rappresentare un dono modesto per chi è molto ricco e un esborso rilevante per chi è meno abbiente.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017) hanno esaminato un trasferimento di titoli da un conto all’altro, disposto per spirito di liberalità, e lo hanno qualificato come donazione vera e propria, per la quale serve l’atto pubblico notarile. In mancanza di questo, l’attribuzione è ripetibile (i.e.: si può chiedere indietro quanto dato). A chiedere la restituzione, in quel caso, era stato l’erede del donante, deceduto pochi giorni dopo il trasferimento.
Quanto sopra, avuto riguardo all'aspetto civilistico della vicenda (rapporti tra privati).
E fiscalmente invece? Come è trattata una simile casistica?
Dal punto di vista fiscale la situazione è diversa. Con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024 la Cassazione ha confermato l’imposta sulle donazioni su un trasferimento di titoli e denaro da uno zio alla nipote, disposto con un semplice ordine alla banca, senza alcun atto notarile. La nipote sosteneva che, senza notaio, la donazione fosse nulla e quindi non tassabile. Se, infatti, un atto è nullo civilisticamente (in applicazione delle norme del codice civile), non può assurgere a fattispecie rilevante per il fisco. Se è nullo, è nullo per tutti, anche per il fisco. Questo almeno pensava la contribuente.
La Cassazione ha dichiarato invece che l’obbligo del notaio serve ("solo") a proteggere chi dona e riguarda i rapporti tra privati. Ai fini fiscali conta il fatto economico, cioè il patrimonio di uno che cresce e quello dell’altro che diminuisce.
Quando il Fisco può chiedere l’imposta
La norma di riferimento è l’art. 56-bis del d.lgs. n. 346/1990, il Testo unico sulle successioni e donazioni. Essa riguarda le liberalità senza atto notarile, dette anche liberalità indirette. Chi le riceve può registrarle di sua iniziativa e pagare l’imposta secondo le franchigie e le aliquote previste, che dipendono dal grado di parentela. Se non lo fa, e la liberalità dovesse in seguito emergere dalle dichiarazioni del beneficiario durante un accertamento su altri tributi, come IVA, IRPEF o imposta di registro, la mancata dichiarazione sarebbe rilevabile d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate.
Quanto si paga
Aliquote e franchigie dipendono dal rapporto tra chi dona e chi riceve e sono fissate dall’art. 56 del Testo unico sulle successioni e donazioni. La franchigia è la parte del valore su cui non si paga nulla.
Genitori, figli, nonni e coniuge
Per il coniuge e per i parenti in linea retta, cioè genitori, figli, nonni e nipoti (figli di un proprio figlio), la franchigia è di 1 milione di euro per ciascun beneficiario e assorbe quindi tutto il valore di un bonifico fino a quella cifra. Oltre il milione, l’aliquota è del 4% con la registrazione volontaria e dell’8% se la liberalità emerge, dopo, a seguito di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
Fratelli e sorelle
La franchigia è di 100.000 euro e l’aliquota ordinaria del 6%. In ipotesi, quindi, se un fratello ricevesse da un altro fratello 120.000 euro verrebbero tassati solo i 20.000 euro in eccedenza rispetto alla franchigia di 100.000, con un’imposta pari 1.200 euro se pagata subito volontariamente e di 1.600 euro se liquidata in seguito ad accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
Zii, cugini, cognati e amici
Per gli altri parenti fino al quarto grado, come zii, cugini e nipoti figli di fratelli o sorelle, e per gli affini in linea retta o collaterale fino al terzo grado, come suoceri e cognati, non c’è franchigia. L’aliquota ordinaria è del 6% sull’intero importo e nell’accertamento sale all’8%. Se la zia dell’esempio iniziale versa 30.000 euro al nipote, figlio di suo fratello, l’imposta è di 1.800 euro con adempimento spontaneo e di 2.400 euro in caso di accertamento postumo da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Per amici e conviventi di fatto l’aliquota è piena nella misura dell’8%, senza alcuna franchigia.
Disabilità
Chi ha una disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 104 del 1992 beneficia di una franchigia di 1,5 milioni di euro, qualunque sia il rapporto con chi dona.
Come comportarsi
Il bonifico resta la scelta migliore, anche per somme modeste, perché lascia una traccia di mittente, data e importo. Una causale precisa, come “regalo per la laurea”, collega il versamento all’occasione, appunto la laurea. Conviene comunque conservare ricevute ed estratti conto. Per il contante, da 5.000 euro in su serve sempre un mezzo tracciabile.
