La Corte costituzionale, con la sentenza n. 180/2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis c.p., nella parte in cui esclude dalla sospensione del procedimento con messa alla prova i reati di traffico di influenze illecite e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
Secondo la Consulta, il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nell’individuare i reati ammessi alla messa alla prova. La legge delega n. 134/2021, infatti, non imponeva di includere tutti i reati puniti con la reclusione non superiore a sei anni, ma lasciava al legislatore la scelta di individuare quelli meritevoli di tale beneficio.
La Corte ha inoltre precisato che la messa alla prova non ha soltanto una finalità risocializzante, ma anche sanzionatoria e deflattiva. Pertanto, la sua mancata applicazione ai due reati in questione non compromette la funzione rieducativa della pena.
Infine, la Consulta ha escluso che tali delitti siano comparabili con la ricettazione o con i reati di oltraggio, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, considerate le differenze nella struttura e nell'oggettività giuridica delle fattispecie.
