Il diritto alla presenza del difensore durante l'interrogatorio non può essere sacrificato per il semplice mancato arrivo dell'avvocato entro un termine stabilito dalla normativa nazionale.
Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-660/24 e C-681/24, accogliendo i ricorsi della Commissione europea contro Ungheria e Repubblica ceca.
Le regole nazionali contestate
La Commissione aveva contestato ai due Stati membri disposizioni che consentivano di procedere all'interrogatorio dell'indagato anche senza il proprio legale, qualora quest'ultimo non fosse intervenuto entro un determinato periodo.
In Ungheria il termine previsto era di due ore dalla comunicazione dell'arresto al difensore. Nella Repubblica ceca il limite era fissato in 48 ore, con la possibilità di procedere anche quando non fosse stato possibile contattare l'avvocato.
Secondo la Commissione, tali previsioni non rispettavano le garanzie stabilite dalla direttiva 2013/48/UE.
Il diritto alla difesa deve essere effettivo
La direttiva europea riconosce agli indagati e agli imputati il diritto di essere assistiti da un avvocato in tempi e modalità che consentano un esercizio concreto della difesa.
La tutela comprende anche la presenza e la partecipazione effettiva del professionista durante l'interrogatorio.
Le deroghe sono ammesse soltanto in circostanze specifiche, individuate tassativamente dalla normativa europea, e non possono diventare una regola generale.
Per questo motivo, la mancata comparizione del difensore entro un termine prefissato non costituisce, da sola, una ragione sufficiente per procedere senza assistenza legale.
Le deroghe devono restare eccezionali
La Corte ha ricordato che le garanzie difensive costituiscono uno strumento essenziale per assicurare un livello comune di tutela nei procedimenti penali degli Stati membri.
La direttiva mira anche a rafforzare la fiducia reciproca tra gli ordinamenti giudiziari europei, presupposto per il riconoscimento delle decisioni penali.
Consentire interrogatori senza avvocato sulla sola base di scadenze temporali nazionali comprometterebbe questi obiettivi.
La questione della rinuncia al difensore
La Corte ha inoltre rilevato un'ulteriore violazione imputabile all'Ungheria.
La normativa nazionale non aveva recepito adeguatamente le condizioni previste dalla direttiva per la rinuncia al diritto di assistenza legale.
La rinuncia, infatti, deve rispettare specifiche garanzie e non può essere desunta automaticamente dalla mancata presenza del professionista.
Con queste pronunce, la Corte ha quindi stabilito che Ungheria e Repubblica ceca sono venute meno agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, ribadendo che il diritto alla difesa tecnica non può essere limitato attraverso termini procedurali nazionali che non trovano fondamento nelle deroghe europee.
