Phishing, la banca deve rimborsare subito
Redazione |

Phishing, la banca deve rimborsare subito

La Corte di giustizia UE chiarisce che la banca deve rimborsare le operazioni non autorizzate e può rivalersi sul cliente solo provandone la colpa grave

La banca non può negare immediatamente il rimborso di un'operazione fraudolenta limitandosi ad attribuire al cliente una condotta gravemente negligente. Prima deve restituire le somme sottratte, salvo il caso di ragionevole sospetto di frode del pagatore. L'eventuale responsabilità del correntista deve essere accertata successivamente.

È il principio affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-70/25, relativa a una frode informatica realizzata attraverso un falso sito di aste online.

La truffa attraverso un sito contraffatto

La vicenda riguarda una donna che aveva pubblicato un annuncio su una piattaforma di vendita online. Un falso acquirente le aveva inviato un collegamento apparentemente necessario per completare la vendita.

Attraverso una serie di pagine contraffatte, la vittima aveva inserito le proprie credenziali bancarie e fornito inconsapevolmente il codice di conferma ricevuto tramite SMS.

Il truffatore aveva così trasferito circa 705 euro su un conto riconducibile a sé.

Nonostante la tempestiva denuncia alla banca e alle autorità, l'istituto aveva respinto la richiesta di rimborso, contestando alla cliente una grave negligenza nella custodia delle credenziali.

La PSD2 distingue rimborso e responsabilità

La questione sottoposta alla Corte riguardava l'interpretazione degli articoli 72, 73 e 74 della direttiva 2015/2366, nota come PSD2.

La disciplina europea stabilisce che, in presenza di un'operazione non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento deve restituire l'importo al cliente senza ritardi ingiustificati e, al più tardi, entro la fine della giornata lavorativa successiva alla comunicazione.

L'eccezione riguarda il caso in cui la banca abbia fondati motivi per sospettare una frode del cliente e comunichi tale circostanza per iscritto all'autorità competente.

La negligenza grave costituisce invece un elemento rilevante per stabilire chi debba sopportare definitivamente la perdita economica.

La colpa grave non giustifica il rifiuto preventivo

Secondo la Corte, la banca non può sottrarsi all'obbligo di rimborso sostenendo semplicemente che il cliente abbia agevolato la truffa.

Il sistema prevede due momenti distinti: inizialmente, l'istituto deve rimborsare l'importo dell'operazione non autorizzata; successivamente, può chiedere la restituzione delle somme se dimostra che il cliente ha agito fraudolentemente oppure ha violato intenzionalmente o con negligenza grave gli obblighi di sicurezza.

La prova della frode o della colpa grave grava sulla banca, secondo quanto previsto dall'articolo 72 della direttiva.

Una diversa interpretazione costringerebbe il consumatore a iniziare una causa per ottenere il denaro, vanificando la protezione prevista dalla normativa europea. 



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