Le schermate delle conversazioni WhatsApp, degli SMS e delle comunicazioni online possono essere utilizzate come prove nel processo penale, anche senza acquisire necessariamente il telefono sul quale sono conservate.
La loro utilizzabilità dipende, però, dalla provenienza dei messaggi e dalle modalità con cui vengono messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.
La Corte di cassazione è tornata sull'argomento con la sentenza n. 19992/2026, delineando la distinzione tra documenti prodotti da chi ha partecipato alla conversazione e corrispondenza acquisita da soggetti terzi.
Quando gli screenshot diventano documenti
I messaggi conservati nella memoria di un dispositivo elettronico rientrano nella nozione di corrispondenza e sono protetti dal diritto alla segretezza.
Quando, però, è uno dei partecipanti alla conversazione a consegnare volontariamente i messaggi agli investigatori, la situazione è differente.
In questo caso non si verifica un'interferenza esterna nella segretezza della comunicazione, poiché il contenuto viene reso disponibile da uno dei soggetti che ne hanno preso parte.
Gli screenshot possono quindi essere acquisiti come documenti ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale e valutati dal giudice insieme agli altri elementi probatori.
Quando serve il sequestro della corrispondenza
Diversa è l'ipotesi in cui i messaggi vengano acquisiti attraverso l'intervento di soggetti estranei alla comunicazione.
In tale circostanza torna applicabile la disciplina della corrispondenza, con la necessità di rispettare le garanzie previste dall'articolo 254 c.p.p.
La Cassazione ha quindi distinto due situazioni: screenshot consegnati da uno dei partecipanti alla chat: possibile acquisizione come documento; messaggi acquisiti da terzi: necessità di rispettare le regole sul sequestro della corrispondenza.
Non sempre occorre acquisire il telefono
Un ulteriore aspetto riguarda l'attendibilità delle schermate prodotte.
Secondo la Cassazione, non è indispensabile disporre automaticamente una perizia o acquisire il dispositivo originale ogni volta che vengono depositate trascrizioni o riproduzioni delle conversazioni.
La necessità di ulteriori verifiche deve essere valutata caso per caso, considerando la credibilità della persona offesa e l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie.
Questo orientamento emerge anche dalla sentenza n. 6024/2026.
La sentenza n. 32437/2026 ha inoltre qualificato lo screenshot come rappresentazione visiva di quanto compare sul display del dispositivo, riconducendolo alla categoria documentale.

