Quando ti rubano i codici di accesso con l'inganno, deve pagare chi custodisce i tuoi soldi

La truffa telefonica

Ti chiama un numero che sul display del telefono appare identico a quello della tua banca. La voce dall'altra parte conosce i tuoi dati, ti dice che c'è un problema di sicurezza sul conto e ti chiede di confermare alcuni codici "per proteggerti". Sembrava tutto vero, ma era una truffa sofisticatissima chiamata "caller ID spoofing". E fino a poco tempo fa, le vittime rimanevano spesso senza rimborso.

La domanda più comune di chi subisce questi raggiri è sempre la stessa: posso recuperare i soldi?
Una recente decisione del Tribunale di Bari dà una risposta molto chiara: sì, è possibile, e in certi casi la banca può essere condannata a rimborsare l'intera somma sottratta.

Il fatto: 20 bonifici non autorizzati per 19.900 euro

Nel caso deciso dal Tribunale di Bari (sentenza n. 431/2025 sotto allegata), un correntista ha denunciato di aver subito una truffa di tipo vishing con caller ID spoofing: in pratica, la chiamata mostrava un numero coincidente con quello della banca, inducendo la vittima a fidarsi.

A seguito del contatto, l'utente ha scaricato un link e, subito dopo, dal suo conto sono stati eseguiti venti bonifici per un totale di € 19.900,00, che il cliente ha disconosciuto.

La banca si è difesa sostenendo, in sostanza, che fosse stato il cliente a "consentire" l'operazione scaricando il link, anche alla luce di indicazioni presenti nel contratto di conto corrente.

La decisione: banca condannata a rimborsare

Il Tribunale ha accolto la domanda del correntista e ha condannato la banca a pagare € 19.900,00 (somma sottratta) oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al saldo.

Il Tribunale ha ritenuto che "la sottrazione dei codici del correntista, attraverso tecniche fraudolente, rientra nell'area del rischio di impresa, destinato ad essere fronteggiato attraverso l'adozione di misure che consentano di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente".

Il ragionamento che segue il Tribunale di Bari è fondato sul presupposto che la banca è un'azienda che guadagna custodendo e gestendo i tuoi soldi. Se qualcuno riesce a sottrarle con l'inganno, il rischio deve ricadere su chi ha il controllo del sistema, non sulla vittima dell'inganno.

In parole semplici: se i truffatori riescono a sottrarti i codici con l'inganno, il problema non è tuo.

Il diritto che ti protegge

La sentenza si basa sul D.Lgs. 11/2010, che ha recepito in Italia la direttiva sui servizi di pagamento (PSD - Payment Services Directive). Questa legge è stata creata proprio per proteggere i consumatori dalle sempre più sofisticate truffe digitali.


L'art. 10, comma 2 stabilisce che se l'utente nega di aver autorizzato un'operazione il fatto che lo strumento di pagamento risulti "utilizzato" (es. app, credenziali, dispositivo) non basta da solo a dimostrare che fosse davvero lui. E' la banca (prestatore di servizi di pagamento) che deve provare frode, dolo o colpa grave del cliente.

Quindi non è il correntista a dover dimostrare "come hanno fatto i truffatori", ma è la banca a dover dimostrare non solo che il sistema ha funzionato, ma che il cliente ha agito con dolo o con negligenza grave.

Il Tribunale di Bari ha chiarito che nelle truffe con caller ID spoofing, la banca deve dimostrare sia che l'operazione era autorizzata, sia che il cliente ha agito con colpa grave. Un doppio onere probatorio quasi impossibile da soddisfare quando la truffa è ben orchestrata.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Bari (n. 431/2025) conferma un principio che interessa chiunque usi home banking e app: se tu neghi di aver autorizzato un pagamento, la banca non può limitarsi a dire che "l'operazione risulta eseguita". Deve invece provare che tu abbia agito con frode o colpa grave. Se questa prova non c'è, la banca può essere condannata a restituire integralmente quanto sottratto.

Questa sentenza segna un'ulteriore tutela dei consumatori che per troppo tempo sono vittime di truffe sofisticate.


(avv. Silvia Vitale) (Avv. Vincenzo Vitale)

Studio legale Vitale

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Scarica pdf sentenza trib. Bari n. 431/2025

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