La previsione di un obiettivo di servizio per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità è giustificata dall'esigenza di garantire l'effettiva tutela dei loro diritti ed evitare inefficienze nell'impiego delle risorse pubbliche. Diversamente, per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), è necessario assicurare il coinvolgimento degli enti territoriali, nel rispetto del principio di leale collaborazione.
È quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 182/2026, che ha dichiarato non fondate le questioni promosse dalla Regione Emilia-Romagna in relazione alla previsione, contenuta nella legge di bilancio per l'anno finanziario 2026, di un obiettivo di servizio in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale. L'obiettivo è finalizzato a garantire una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie trasferite dallo Stato.
La Corte ha ritenuto che la «previsione, da parte della normativa censurata, di un obiettivo di servizio trova quindi piena giustificazione nell'esigenza di un intervento statale funzionale a garantire indefettibili esigenze unitarie della Repubblica a tutela dei diritti delle persone con disabilità, che risultano compromessi da soggetti istituzionali che addirittura omettono di impegnare le risorse statali ad esse trasferite».
In questa prospettiva, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio potrà essere assicurato anche attraverso forme di commissariamento statale nei confronti degli enti inadempienti rispetto ai doveri istituzionali finalizzati alla tutela dei diritti delle persone con disabilità. La Corte richiama, a tale riguardo, il principio già affermato in relazione all'inattuazione degli obiettivi relativi agli asili nido (sentenza n. 71 del 2023).
Diversa è la valutazione relativa alla disciplina a regime, che prevede la fissazione di un livello essenziale di prestazione (LEP). La sentenza evidenzia che il mancato coinvolgimento degli enti territoriali nella quantificazione del LEP potrebbe comportare il rischio che lo Stato imponga a questi ultimi impegni finanziari non coerenti con il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, sancito dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.
Il rispetto del principio autonomista e del pluralismo istituzionale, infatti, implica che lo Stato non possa incidere unilateralmente sui bilanci degli enti territoriali senza rispettare il fondamentale principio di leale collaborazione.
Per questa ragione, la Corte ha giudicato parzialmente fondate, per violazione del principio di leale collaborazione, le questioni sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con riferimento all'articolo 1, commi 707, secondo periodo, e 708, secondo periodo, della legge di bilancio per l'anno finanziario 2026. Le disposizioni hanno rispettivamente introdotto un livello essenziale di prestazione in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale e un registro nazionale destinato alla ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato del servizio di assistenza.
La pronuncia chiarisce inoltre la distinzione tra LEP e contenuto minimo del diritto alla prestazione. Il LEP, infatti, si traduce in una quantificazione preventiva del servizio, destinata ad applicarsi in via generale su tutto il territorio nazionale. Il contenuto minimo di un diritto, invece, è normalmente determinabile soltanto sulla base delle circostanze concrete di ciascuna situazione individuale.
Con riferimento al diritto all'istruzione dell'alunno con disabilità, assumono quindi particolare rilievo le ore di assistenza indicate nel PEI (Piano educativo individualizzato) del singolo alunno, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte precisa, tuttavia, che la quantificazione del LEP dovrà garantire uno standard di tutela almeno tendenzialmente coincidente con la valutazione nazionale del numero di ore indicate nei PEI, individuate sulla base dei criteri tecnici utilizzati per alimentare il registro nazionale.
La sentenza sottolinea, infine, il valore fondamentale della frequenza scolastica per gli alunni con disabilità. Essa, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione e a un proficuo inserimento nel contesto familiare, costituisce un fattore essenziale per lo sviluppo complessivo della personalità dell'alunno, favorendone anche una più piena inclusione nella società e nel mondo del lavoro.

