Oggi, 21 settembre 2013, debutta nuovamente, dopo un  doveroso restyling, l'istituto della mediazione civile obbligatoria

L'eccesso di delega sanzionato dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n.272/2012 è stato sanato con la Legge  n.98/2013, che ha convertito il Decreto c.d del fare n.69/2013, novellando il D.Lgs. n. 28/2010 in diversi punti.

La nuova  mediazione è a tempo determinato, in quanto sarà in vigore per un quadriennio.

E' condizione di procedibilità dell'azione civile in materia di condominio

, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica ed ora anche sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari, finanziari.

Non lo è più per un settore fondamentale quale quello del risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.

Tale esclusione dipende da due ordini di considerazioni: da un lato, la scarsa partecipazione agli incontri di mediazione da parte delle Compagnie assicurative, riscontrata durante il periodo in cui vigeva l'obbligatorietà; dall'altro, l'esistenza di strumenti ad hoc per la composizione stragiudiziale, previsti dal Codice delle Assicurazioni private.

E' stata introdotta, tra le materie, anche la responsabilità sanitaria, al fine di fugare ogni dubbio sull'obbligatorietà della mediazione per le controversie aventi come contraddittori le strutture sanitarie.

L'obbligatorietà non vige nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite previsti dall'art. 696-bis c.p.c.

La condizione di procedibilità riguarda in ogni caso il solo incontro preliminare, nel senso che la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi il mediatore si conclude senza un accordo.

Nel caso in cui al primo incontro non si pervenga ad un accordo, nessun compenso sarà dovuto all'Organismo di mediazione.

E' stata prevista un'altra forma di obbligatorietà, la mediazione ad opera del Giudice, il quale potrà vincolare le parti ordinando loro di dare inizio ad un procedimento di mediazione in qualunque momento e in qualsiasi materia purchè si tratti di diritti disponibili.

E' stato fissato un criterio di competenza territoriale secondo cui potrà essere presentata l'istanza presso un organismo di mediazione del luogo del giudice competente per territorio per la relativa controversia.

L'assistenza del legale è diventata obbligatoria nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità.

La durata massima del procedimento di mediazione è fissata in tre mesi e non più quattro.

L'accordo sottoscritto dagli avvocati di tutte le parti del procedimento, che attestino e certifichino la conformità del medesimo alle norme imperative e all'ordine pubblico, è immediatamente esecutivo, senza necessità di omologa da parte del Tribunale.

Ultima novità, che ha fatto molto discutere, è il riconoscimento agli avvocati iscritti all'Albo professionale del ruolo di mediatori di diritto ma dovranno essere adeguatamente formati nella materia.

Molti aspetti attuativi sono ancora da chiarire e definire in quanto il Decreto n°180 del 2010 non è stato ancora oggetto delle opportune ed urgenti modifiche e il Ministero della Giustizia non ha emanato circolari di chiarimento in merito.

Avv. Assunta Giordano - Altri articoli di questo autore
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