Si forniscono alcuni chiarimenti circa gli effetti, in materia di TFS, TFR e previdenza complementare, derivanti dall'applicazione del Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche al personale iscritto all'albo dei giornalisti, dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, da pubbliche amministrazioni, e che svolge attività lavorativa subordinata di natura giornalistica, ovvero attività riconducibile alla professione giornalistica, il quale può iscriversi al Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani. A tal proposito occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), per i giornalisti dipendenti da pubbliche amministrazioni, che svolgono attività giornalistica ed ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, sussiste l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2001, di iscrizione all'INPGI. In particolare, come ha chiarito il Ministero del Lavoro con parere n. 80907 del 24 settembre 2003, ciò che rileva ai fini dell'iscrizione al suddetto ente previdenziale è la natura dell'attività espletata che deve essere "giornalistica". Pertanto, come precisato nella circolare n. 9 del 9 febbraio 2004 di questo Istituto e nella circolare dell'INPGI n. 12 del 28 ottobre 2003, anche per i giornalisti assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in presenza del citato requisito (espletamento di attività di tipo giornalistico) vale la regola dell'iscrizione, ai fini pensionistici, all'INPGI. Nulla invece è cambiato con riguardo al trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto, per il quale ciò che rileva è il fatto che il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione sia di natura subordinata. A questo proposito è utile richiamare brevemente alcune norme in materia di TFS/TFR e previdenza complementare nel pubblico impiego, facendo rinvio alla circolare n. 30 del 1° agosto 2002 ed alle informative n. 16 del 7 ottobre 2002, n. 7 del 10 aprile 2003, n. 11 del 25 maggio 2005 e n. 16 del 25 luglio 2005 per una trattazione approfondita della materia.
Inpdap, Nota Operativa 10.9.2007 n. 9
Inpdap, Nota Operativa 10.9.2007 n. 9
Link correlati:
http://www.laprevidenza.it
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: