Pubblicato in Gazzetta il decreto flussi che ammette 30.850 lavoratori in totale tra subordinati, autonomi e stagionali

Decreto flussi 2020: ammesse 30.850 persone

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Il Dpcm del 7 luglio 2020 (sotto allegato) contenente la "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020" è stato pubblicato in Gazzetta il data 12 ottobre 2020 per programmare l'entrata dei lavoratori extra comunitari dipendenti e autonomi all'interno del territorio italiano per impiegarli nei lavori stagionali e non stagionali. La quota complessiva massima ammessa è di 30.850 persone.

Nel frattempo chi è in possesso dello Spid, può già accedere all'applicativo Servizio di inoltro telematico e precompilare i moduli di domanda di nulla-osta al lavoro.

12.850 lavoratori per settori determinati

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Il decreto prevede l'ammissione di 12.850 unità per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Di questi, 6000 (in base a specifici accordi con i paesi di appartenenza) saranno distribuiti nell'autotrasporto, nel turismo e nell'edilizia nel seguente modo:

  • 4500 sono cittadini dei seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador , Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger , Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. I lavoratori di questi paesi possono essere impiegati nel settore dei trasporti solo se in possesso delle patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili;
  • 1500 invece sono cittadini provenienti da paesi con i quali l'Italia stipula accordi di cooperazione in materia di migrazione, che entrano in vigore nell'anno in corso.

100 lavoratori con percorsi di formazione e istruzione

Delle 12.850 unità sono ammessi 100 lavoratori che abbiano completato un percorso di istruzione e formazione e altri 100 di origine italiana, per parte di almeno uno dei genitori, fino al terzo grado di parentela in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.

Conversione dei permessi di soggiorno

Nell'ambito delle 12.850 unità è prevista anche la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di 4060 permessi di lavoro stagionale, di 1500 permessi per ragioni di studio, formazione e tirocini professionali e di 200 rilasciati ai soggiornanti di lungo periodo rilasciati da un paese UE. Sono invece previste le conversioni in permessi di lavoro autonomo di 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e formazione professionale e di 20 per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da un paese UE.

Ammessa infine, all'interno della quota delle 12. 850 unità, la quota di 500 cittadini non comunitari che siano imprenditori, liberi professionisti, artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale e soggetti che hanno intenzione di costituire start up innovative e siano lavoratori autonomi.

18.000 stagionali nel turismo e nell'agricoltura

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Dei 30.850 i restanti 18.000 sono ammessi in Italia per svolgere attività subordinata di tipo stagionale nei settori dell'agricoltura e del turismo, provenienti dai paesi indicati dall'art. 3, comma 1 lettera a), che sono già entrati nel nostro paese per lavorare almeno una volta negli ultimi 5 anni e per i quali il datore presenta istanza di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale. Dei 30.850 lavoratori è riservata all'agricoltura una quota di 6000 unità, le cui istanze di nulla osta per l'ingresso siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro, che si assumono la responsabilità di controllare il procedimento di assunzione.

Termini di presentazione delle domande

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Per presentare le istanze l'articolo 7 del Dpcm fissa diverse decorrenze, che variano in base alle categorie dei lavoratori interessati. Per alcuni il termine decorre dalle ore 9.00 del 10° giorno successivo alla pubblicazione del decreto, per altri a partire dalle ore 9.00 del 15° giorno successivo e per altri dalle ore 9.00 del 15° giorno successivo dalla pubblicazione dell'accordo di cooperazione in materia migratoria con i paesi interessati.

Ripartizione delle quote

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Le quote dei lavoratori previste dal decreto sono ripartite dal Ministero del Lavoro tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome, se però il Ministero, trascorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del Dpcm, rileva la sussistenza di quote significative non utilizzate, può suddividerle diversamente in base alle necessità del mercato del lavoro.

Scarica pdf DPCM 7 luglio 2020 - Decreto flussi

Foto: 123rf.com
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