Nel 2017 i ricorsi all'ABF (Arbitro Bancario e Finanziario) per CQS sono stati quasi 22.000, oltre il 40% rispetto all'anno precedente e rappresentano il 72% del contenzioso confluito all'Arbitro

di Roberto Paternico' - La Banca d'Italia è intervenuta, nel Marzo 2018, con Orientamenti di vigilanza sulle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQS) per raccomandare, agli Intermediari, di assumere comportamenti in linea con la normativa in vigore, a causa di un imponente contenzioso che si è generato tra intermediari e clienti, come da rilevazioni dall'Arbitro Bancario Finanziario - ABF (22.000 ricorsi nel 2017). E' divenuto urgente, quindi, ridurre il contenzioso e garantire una maggiore tutela dei clienti per mitigare i rischi operativi, reputazionali e legali degli intermediari che vengono, pertanto, invitati ad adottare interventi correttivi e migliorativi nel rispetto dei dettami dell'Istituto di Vigilanza.

La cessione del quinto dello stipendio o della pensione (D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e successive modificazioni), disciplinata per i profili di competenza dal Titolo VI, capo II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e dalle connesse disposizioni di attuazione (Sezione VII e Vll-bis del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"), costituisce una forma di credito ai consumatori erogata da banche e società finanziarie a cui possono accedere lavoratori dipendenti, pubblici e privati nonché pensionati. Tale tipologia di finanziamento ha una durata massima di dieci anni e un importo della rata di rimborso non superiore alla quinta parte dello stipendio/pensione netto mensile con caratteristiche simili a quelle di un prestito "garantito".

Cessione quinto: le Osservazioni di Bankitalia

Le Osservazioni di Banca d'Italia si articolano sui vari aspetti delle operazioni di CQS.

Qui di seguito alcuni passaggi salienti:

- Valutazione del merito di credito e rischio di sovraindebitamento

Non sempre gli intermediari conducono una adeguata valutazione del merito di credito del prenditore, spesso sostituita dalla valutazione della posizione finanziaria del datore di lavoro. Per la valutazione del merito creditizio del cliente, pertanto, gli intermediari devono tenere conto, anche, del rischio di uno stato di indebitamento eccessivo. Utile valutare, nel rispetto della privacy, anche la condizione del nucleo familiare, nei casi in cui risulti un fattore rilevante per valutare l'affidabilità del debitore e la sostenibilità del debito.

- Prefinanziamento e altre condotte prima di accordare il finanziamento

Si sono riscontrate condotte volte a vincolare il cliente alla stipula di una nuova operazione, anche, prima che siano decorsi i termini normativamente previsti (l'art. 39, comma 1, del DPR n. 180 del 1950 vieta di "contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio").

Tale comportamento elude la normativa vigente per accordare credito e/o per favorire l'estinzione dell'operazione in corso prima del termine minimo di legge, al fine di stipulare un nuovo contratto di CQS. E' buona prassi, invece, che il cliente possa valutare la convenienza a rinnovare il finanziamento e le condizioni proposte. Necessario, infine, il controllo sull'operato della rete commerciale.

- I costi della CQS

Livello, struttura e loro rappresentazione nella documentazione pre-contrattuale e contrattuale.

Si evidenzia la mancanza di chiarezza nella rappresentazione dei costi (duplicazione di commissioni e ambiguità "upfront e recurring"). La documentazione precontrattuale e contrattuale deve, invece, indicare in modo chiaro i costi applicabili al finanziamento nonché al rimborso anticipato e le modalità di calcolo. Si devono adottare schemi tariffari semplici e chiari, indicando il tasso annuo nominale (TAN) con tutti gli oneri connessi del finanziamento e l'importo da restituire in caso di estinzione anticipata. Tutti gli oneri incorporati nel tasso sono sempre oggetto di restituzione a prescindere dalla loro natura.

Non bisogna richiedere ai clienti forme di indennizzo, ex art. 125-sexies TUB, in caso di estinzione anticipata dei contratti, almeno nei casi in cui a seguito dell'estinzione si accenda un nuovo finanziamento CQS con lo stesso operatore.

Non devono essere applicati ai clienti interessi di mora o altri oneri per ritardi o mancati pagamenti imputabili al datore di lavoro o all'eventuale soggetto terzo incaricato del riversamento.

Negli accordi di convenzionamento con i datori di lavoro pubblici e privati e con gli enti pensionistici (nonché con le compagnie di assicurazione e con gli eventuali cessionari dei crediti/contratti) è utile ricorrere a modalità di scambio dei flussi informativi tra le parti che prevedano un ampio ricorso all'informatizzazione e alla dematerializzazione.

- Polizze assicurative

Il cliente non sempre è consapevole delle reali tutele legate all'esistenza di una polizza assicurativa obbligatoria nello schema del finanziamento CQS (il DPR n. 180 del 1950 richiede la stipula di una polizza obbligatoria a tutela del rischio di premorienza e del rischio di perdita di impiego). Gli enti finanziatori sono, in ogni caso, tenuti ad accettare polizze assicurative presentate dal cliente e stipulate in proprio e devono illustrare, chiaramente, al cliente quali eventi siano assicurati e le modalità di esercizio dei diritti al verificarsi degli eventi.

Per le convenzioni stipulate con le imprese di assicurazione, gli enti finanziatori, devono verificarne la convenienza economica rispetto a quelle presenti sul mercato a parità di coperture offerte per offrire il miglior servizio al cliente che aderisce alle coperture offerte nelle operazioni di CQS.

Per il rischio di insolvenza non derivante da decesso del debitore, sul mercato sono in uso due schemi contrattuali: la cd.polizza "credito" e quella "perdite pecuniarie" per cui andrà spiegato con un linguaggio semplice e chiaro quali sono gli eventi assicurati dalle due coperture, le differenze, la casistica degli eventi assicurati e se il cliente venga o meno liberato dal debito con l'intervento assicurativo nonché l'esistenza o meno dell'eventuale diritto di surroga.

Tra i costi connessi all'operazione di CQS deve essere incluso nel TAEG (tasso annuo effettivo globale), anche, quello delle coperture assicurative connesse con il finanziamento, secondo quanto previsto dalle vigenti Disposizioni. Si rammenta, inoltre, che il provvedimento ISVAP n.2946/2011, modificativo dell'art.48 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, vieta agli intermediari assicurativi di assumere la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative di una polizza e quella di intermediario della stessa.

- Rete distributiva, doveri dei distributori e trasparenza del costo

Devono essere esplicitati il ruolo e il costo dei diversi soggetti che intervengono nella distribuzione che spesso incidono in misura rilevante sul costo finale del prodotto per il cliente.

Qualora il mediatore creditizio richieda al consumatore un corrispettivo per i suoi servizi, il compenso deve essere comunicato al consumatore e oggetto di accordo scritto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, prima della conclusione del contratto.

Gli schemi tariffari devono incorporare nel tasso annuo nominale (TAN) il compenso per l'attività di intermediazione del credito.

- Rete distributiva, responsabilità delle banche e degli intermediari

La rete distributiva é motivata dalle rilevanti commissioni incassate in anticipo sui finanziamenti per cui, ai fini della vendita, sono speso disattese le reali esigenze dei clienti. Gli agenti, a volte, cambiano intermediario mandante e sollecitano i propri clienti a estinguere le operazioni in essere per rinnovarle, anticipatamente, con il proprio nuovo mandante e si offrono, inoltre, per proporre un reclamo e il ricorso all'ABF, per conto del cliente e dietro compenso, contro l'intermediario per cui avevano operato in precedenza.

Gli intermediari bancari e finanziari sono responsabili della propria rete distributiva (interna e esterna) circa la trasparenza e correttezza delle operazioni, così come di eventuali danni arrecati alla clientela. Sono necessarie, quindi, verifiche di audit periodico sulla rete distributiva (interna e esterna) e il ricorso a indagini telefoniche (o questionari) per verificare il grado di soddisfazione dei clienti (in fase di istruttoria e di post-erogazione), il livello di correttezza e professionalità della rete e l'aderenza delle condotte al quadro normativo. Da tutto ciò l'utilizzo di indicatori per valutazione di qualità della rete.

- Rete distributiva, remunerazione

Valorizzare obiettivi, prettamente commerciali, significa incentivare il collocamento di prodotti non sempre adeguati alle reali esigenze finanziarie dei clienti. Il sistema di remunerazione, pertanto, deve considerare le esigenze di tutela del cliente sia con la valutazione della qualità della rete di vendita sia prendendo a riferimento ulteriori indicatori, quali ad esempio, il periodo di tempo intercorso tra la stipula del contratto originario e il rinnovo. Utile ridurre o eliminare la componente variabile della remunerazione in caso di indicatori negativi della condotta della rete (es. reclami fondati relativi al non corretto operato dell'agente).

Per determinare la remunerazione in caso di rinnovo di una CQS, si ritiene buona prassi parametrare il compenso alla differenza tra il montante dell'operazione del nuovo finanziamento e il montante residuo del finanziamento da estinguere nonché la riduzione o esclusione di componenti variabili (es. bonus, premi di produzione, etc.).

- Comunicazioni alla clientela

E' richiesto che il cliente abbia un quadro aggiornato sull'andamento del rapporto (informazioni e movimentazioni), anche, mediante voci sintetiche di costo. Le comunicazioni periodiche devono essere chiare e comprensibili, anche, in relazione ai pagamenti ritardati o mancanti, seppur non imputabili al debitore (ad esempio: al datore di lavoro o ad eventuali soggetti interposti).

In presenza di deleghe, l'intermediario deve verificare la sussistenza della delega e l'identità del delegato, anche attraverso contatti diretti con il cliente.

- Cessione di rapporti

In fase di negoziazione della cessione dei crediti o dei contratti di CQS é bene che il cedente e cessionario, ai fini di una tutela dei diritti del cliente, formalizzino gli obblighi e gli adempimenti di rispettiva competenza, prevedendo flussi informativi che consentano a entrambe le parti di avere contezza della situazione del cliente per tutta la durata del contratto.

Fermo restando quanto previsto dall'art.125-septies del TUB, il debitore ceduto deve essere adeguatamente informato del contenuto degli accordi che hanno riflesso sulle relazioni con la clientela (ad esempio, indicando il soggetto responsabile della gestione dei reclami e dei ricorsi ABF, delle richieste di estinzione, delle richieste di documentazione, etc.).

Nella fase propedeutica all'acquisto dei portafogli CQS, il cessionario, deve effettuare una valutazione sulla qualità delle relazioni con la clientela del cedente, anche, ai fini dell'esposizione a rischi legali e reputazionali derivanti dalla cessione. La due diligence dovrebbe concernere lo specifico portafoglio crediti oggetto di cessione, analizzando, ad esempio, gli standard contrattuali utilizzati e il contenzioso in essere e qualora restino in vita funzioni di gestione dei crediti del cedente, il cessionario dovrebbe attuare idonei sistemi di controllo sull'operato del cedente stesso.

Assibot

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